Buongiorno, si chiede se sia possibile per il datore di lavoro,al fine di poter beneficiare delle agevolazioni in materia di non imponibilità contributiva e fiscale previste dai commi 2 e 3 dell’art. 51 del Tuir, istituire (previa sottoscrizione di un regolamento aziendale) un credito welfare - che ogni lavoratore potrà utilizzare tramite una piattaforma di flexible benefits - determinato applicando esclusivamente una percentuale (3% fissa per tutti i lavoratori) alla retribuzione annua lorda individuale. Il tutto a prescindere dalla determinazione di obiettivi aziendali o individuali (come già risposto da AE a Interpello n.904-791/2017). Come eventuale alternativa si potrebbe fissare un importo uniforme in funzione di qualifica o livello?
La risposta è affermativa. Il regolamento aziendale è uno degli strumenti che rende l'erogazione di welfare un diritto del lavoratore e una corrispondente obbligazione per il datore di lavoro. In tal senso non è necessario che il welfare debba avere una natura di premialità. L'eventuale correlazione ad obiettivi, potrà configurare una forma speciale di welfare ("premiale", per l'appunto) che è stato oggetto di menzione tanto nella circolare n. 28/E/2016 quanto nel noto interpello Delmoform citato...