Rapporti di lavoro

Ferie non godute: entro il 30 giugno obbligo contributivo per il datore

di Antonio Carlo Scacco

Il 30 giugno è il termine entro cui i dipendenti possono fruire dei periodi di ferie maturati nel 2016 e non goduti. Se dopo tale data rimarranno ancora dei residui, sulla retribuzione corrispondente al residuo di ferie non godute i datori dovranno versare, entro il prossimo 20 agosto, la relativa contribuzione. Il diritto al periodo annuale feriale è richiamato dalla Carta costituzionale nell'art. 36, co. 3, che lo definisce un diritto irrinunciabile dei lavoratori finalizzato al recupero delle energie psicofisiche spese nella attività lavorativa. Altri principi sono stabiliti dalla normativa civilistica e dalle leggi speciali mentre la contrattazione collettiva stabilisce i criteri di calcolo dei giorni di ferie da attribuire al lavoratore e la loro durata. Alcuni contratti prevedono anche il termine entro il quale il lavoratore debba fruire delle ferie maturate nell'anno di riferimento o ricevere l'indennità sostitutiva, nonché il computo e le modalità di corresponsione dell'indennità stessa.

Come si determina il termine di fruizione?
Ove il contratto collettivo applicabile, nazionale o territoriale, preveda un termine esplicito per il godimento delle ferie, il momento impositivo per la contribuzione previdenziale ed assistenziale e per la relativa collocazione temporale si individua nel mese in cui cade il termine. In mancanza di tale previsione si applica il criterio dei diciotto mesi, già previsto dalla convenzione OIL n. 132 del 24.6.1970 e poi ribadito dall'articolo 10 del decreto legislativo 66/2003. In base alla sintesi operata dalla circolare Minlav 8/2005 si distinguono tre periodi ferie:
a)un primo periodo, di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore
b)un secondo periodo, di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva (se la contrattazione stabilisce termini inferiori meno ampi) il superamento di questi ultimi, purché il recupero avvenga nei 18 mesi, determinerà una violazione esclusivamente contrattuale;
c)un terzo periodo, superiore al minimo di 4 settimane, che potrà essere fruito anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dall'autonomia privata dal momento della maturazione. Questo ultimo periodo può anche essere monetizzato.

Il momento impositivo
La nota Minlav 26 ottobre 2006 ha chiarito che , in presenza di una previsione legale o contrattuale collettiva che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell'obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute - e quindi la relativa collocazione temporale dei contributi - coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Pertanto il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono:
a)con il diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle stesse
b)ovvero con il più ampio termine contrattuale

Esempi
Se le ferie residue maturate nel 2016 sono pari a 15 giorni e di queste sono godute, entro il 30 giugno 2018, sette giorni, residuano otto giorni di ferie che dovranno essere assoggettati a contribuzione nel cedolino di luglio 2018 (e la relativa contribuzione versata entro il 20 agosto)
Se vi sono giorni di ferie residue relative al 2017, questi giorni non dovranno essere assoggettati a contribuzione nel cedolino di luglio 2018.
La base imponibile sulla quale effettuare il calcolo dei contributi fa normalmente riferimento al trattamento economico che sarebbe spettato al lavoratore se avesse prestato la sua opera (in proposito è bene fare riferimento ai contratti collettivi). Nel cedolino di luglio i datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto.

Flusso Uniemens
Nella denuncia relativa a luglio 2018 si aumenta esclusivamente l'elemento <Imponibile> dell'importo relativo alle ferie non fruite
Nel mese in cui il lavoratore fruisce effettivamente delle ferie, il datore recupera la contribuzione già versata valorizzando gli elementi in variazione:
<AnnoMeseVarRetr> : il mese in cui si era versata la contribuzione sui residui giorni di ferie non goduti, ossia 2018-07
<CausaleVarRetr> : si valorizza con “FERIE”
<ImponibileVarRetr> : si indica l'imponibile corrispondente alle ferie fruite
<ContributoVarRetr> : si indicano i contributi relativi da recuperare

Sanzioni
ll mancato godimento delle ferie entro i termini indicati comporta per il datore una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a
1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta.

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