Permessi RSU-Ccnl autotrasporto merci e logistica
L’articolo 41 (diritti sindacali) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica prevede che “i componenti degli Organi direttivi delle Rappresentanze aziendali, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in sostituzione di quanto previsto dall’art. 23 della legge stessa, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tali permessi retribuiti verranno concessi nel limite complessivo annuo di un’ora e mezza per ciascun dipendente dell’unità produttiva aziendale”. Per il c.c.n.l. sopra citato, quindi, il regime di permessi viene stabilito dallo stesso, in deroga a quanto previsto dalla legge. In risposta al lettore, i permessi retribuiti sono concessi soltanto ai componenti degli organi direttivi. Sul punto si segnala nel nostro ordinamento giuridico l’assenza di una definizione legale di dirigente sindacale aziendale. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’articolo 23 dello Statuto dei Lavoratori circoscrive tra i destinatari i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizionie nell’organismo sindacale, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un’attività tale da poterli considerare responsabili della conduzione della RSA. (Cassazione n. 9329/1991). Tali permessi spettano esclusivamente ai dirigenti delle RSA che siano state regolarmente costituite; non spettano invece ai responsabili di organizzazioni sindacali che non abbiano acquisito legittimazione ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori. In base all’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, si rileva infine che, laddove siano costituite RSU, i componenti di queste ultime subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità del diritto.
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