Previdenza

Docenti, la reiterazione dei contratti a temine è illegittima soltanto in relazione all’organico di diritto

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di Andrea Alberto Moramarco


Il carattere abusivo della reiterazione di contratti a termine dei docenti sussiste solo se le supplenze si siano protratte per oltre 36 mesi e abbiano riguardato l'organico di diritto e non quello di fatto. Deve aversi riguardo, cioè, alla dotazione di cattedre e posti del personale assegnata annualmente alle scuole in riferimento al numero di alunni iscritti e di classi previste e non, invece, a quella che risulta dopo la scadenza delle iscrizioni e che consente all'inizio dell'anno scolastico il buon funzionamento delle classi. A ricordare la regola che segna l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti è la Cassazione con l'ordinanza 9965/2018, depositata ieri.


Il caso
La vicenda vede come protagonisti cinque insegnanti con cui il Miur aveva stipulato dei contratti a termine di durata complessiva ultratriennale. I docenti lamentavano dinanzi all'autorità giudiziaria l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi e, stante l'impossibilità di ottenere la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ottenevano dai giudici il risarcimento dei danni, liquidati in 15 mensilità dell'ultima retribuzione percepita, oltre al pagamento delle differenze retributive derivanti dal ricalcolo della retribuzione dovuta sulla base dell'anzianità di servizio effettivo in misura pari a quella spettante ai docenti a tempo indeterminato. La decisione veniva però impugnata in Cassazione dal Miur, il quale sottolineava l'errata equiparazione da parte dei giudici di merito dell'organico di fatto all'organico di diritto, ai fini del carattere abusivo della reiterazione dei contratti.


La decisione
I giudici di legittimità accolgono il ricorso del ministero e bacchettano i giudici di merito, rei di non aver applicato un principio ormai consolidato che assegna il carattere abusivo alla reiterazione a seconda che si tratti di posti individuati per supplenze su organico di diritto o di fatto. Ebbene, la Suprema Corte ricorda che, in caso di supplenze su organico di fatto e di supplenze temporanee, non è configurabile alcun abuso o comportamento illegittimo in caso di reiterazione dei contratti: «L'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi», fermo restando il diritto del lavoratore a provare il ricorso improprio da parte dell'amministrazione scolastica a una tale tipologia di supplenze. E nel caso di specie, la Corte d'appello ha condannato il Miur a risarcire il danno fondando il suo ragionamento sulla erronea assimilazione delle supplenze su organico di fatto a quelle su organico di diritto.

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