Licenziamento e agevolazione ex l. n. 205/2017
La legge di Bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), ai commi da 100 a 108, ha previsto che per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le altre condizioni di legge. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100 della Legge, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della L. n. 223/1991, nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 100 della Legge, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Considerata la formulazione testuale della norma, si ritiene che il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova non rientri nella fattispecie dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della Legge 604/1966, in quanto riconducibile all'ipotesi ex art. 2118 (licenziamento ad notum), pertanto l’assunzione effettuata entro i 6 mesi successivi al licenziamento in prova del lavoratore incentivato non pregiudichi la possibilità di accedere all'esonero in questione per I nuovo assunto, fermo restanti tutti gli altri requisiti e condizioni richiesti dalla norma.
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