Rapporti di lavoro

Corsi di formazione obbligatoria per gli avvocati praticanti

di Roberta Di Vieto e Marco Di Liberto

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Giustizia numero 17 del 9 febbraio 2018, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.

Il regolamento, che entrerà in vigore il 31 marzo 2018, è stato adottato ai sensi della legge 31 dicembre 2012, numero 247, che ha demandato al ministero della Giustizia il compito di definire la disciplina dei corsi in esame, prevedendo che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza «obbligatoria e con profitto», per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Il regolamento si applica ai tirocinanti che risulteranno iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal 27 settembre 2018 e si compone di dieci articoli, volti a disciplinare in maniera organica le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione in esame, al cui superamento è condizionato l'accesso all'esame di avvocato.

In particolare, il regolamento prevede che i corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini, associazioni forensi e dagli altri soggetti previsti dalla legge, possano essere organizzati dai consigli dell'Ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali e le università, e saranno tenuti da docenti scelti tra avvocati, magistrati, professori universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.

A tal fine, i soggetti organizzatori dei tirocini potranno programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti e delle concrete possibilità di assicurare un effettiva formazione ed offerta formativa nei circondari interessati, oltre che prevedere una quota di iscrizione e borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli.

Per quanto attiene all'articolazione dei tirocini, che dovranno avere contenuto sia teorico che pratico, il regolamento prevede che i relativi corsi siano organizzati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. A questo fine è previsto che i tirocini debbano approfondire le materie del diritto civile, penale, amministrativo, processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie, nonché nel diritto costituzionale, del lavoro, commerciale, nella deontologia forense e nella tecnica di redazione di atti giudiziari e pareri stragiudiziali.

Il regolamento prevede altresì che i corsi abbiano una durata minima non inferiore a 160 ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco di 18 mesi e secondo modalità ed orari che risultino idonei a consentire al soggetto di conciliare la frequenza del tirocinio con la partecipazione alle udienze e con la frequenza di uno studio professionale.

È inoltre previsto che il tirocinante debba frequentare almeno l'80% delle lezioni in cui si articola il tirocinio per poter accedere all'esame finale e che sia sottoposto sia a verifiche intermedie, consistenti in test a risposta multipla al termine di ogni semestre, sia ad una verifica finale, articolata in quaranta domande, il cui superamento richiederà al tirocinante di aver risposto correttamente ad almeno l'80% delle domande.
Il regolamento prevede al riguardo che il mancato superamento della verifica finale impedisca il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, con conseguente obbligo per il tirocinante di ripetere l'ultimo ciclo semestrale e la relativa verifica finale.

All'indomani della pubblicazione del regolamento in esame, è stato osservato che la discrezionalità con cui i soggetti organizzatori possono programmare il numero di iscrizioni a tali tirocini potrebbe risolversi in una limitazione all'accesso alla professione forense, e sono stati sollevati dubbi in merito all'effettiva possibilità di conciliare la frequenza obbligatoria di tali corsi con lo svolgimento della pratica forense presso gli studi professionali.

Pertanto non è mancato chi ha auspicato opportuni interventi correttivi in materia, volti a garantire l'effettività del diritto di accesso alla professione forense ed a consentire ai tirocinanti di poter concretamente conciliare la proficua partecipazione ai tirocini con l'effettivo svolgimento della pratica forense.
Occorrerà quindi verificare con quali modalità sarà attuato il regolamento in esame da parte dei soggetti organizzatori, per valutare la necessità di interventi correttivi o altre misure necessarie ad assicurare il libero accesso alla professione forense.

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