Adempimenti

Modello 770 con invio divisibile

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di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Il 31 ottobre scade il termine per presentare il 770, dopo la proroga della scadenza ordinaria del 31 luglio. Ci sarà comunque tempo fino al 29 gennaio del prossimo anno (90 giorni dal 31 ottobre) per adempiere validamente all’obbligo, con il pagamento spontaneo della sanzione di 25,82 euro prevista dal ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997).

La nuova struttura

Con questa dichiarazione il modello 770 è unico, in quanto riunisce al proprio interno sia i versamenti delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente/assimilato e autonomo (ex modello 770 semplificato), sia i versamenti relativi ai redditi da capitale (ex modello 770 ordinario).

Il motivo principale è che del modello semplificato è rimasto molto poco, perché le certificazioni individuali, che ne costituivano la parte principale, sono confluite nella CU (certificazione unica) ordinaria e nel modello 770 sono rimasti solo i quadri ST, SV,SX e SY. Anche questi quadri, a loro volta, sono stati semplificati, non dovendo più esporre le compensazioni “interne”, abolite all’inizio del 2015.

Invio unico o frazionato

Resta confermata, tuttavia, la possibilità di trasmettere la dichiarazione con tre distinti invii per tipologia di reddito e cioè lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, redditi di capitale, oppure due flussi di cui il primo relativo al reddito di lavoro dipendente e autonomo e il secondo per i redditi di capitale.

A questo fine, nella riga “tipo dichiarazione” del frontespizio, i sostituti, per identificarsi, dovranno compilare la casella “tipologia sostituto” utilizzando:

il codice 1, se è un sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 semplificato);

il codice 2, se è un sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo, sia ritenute da redditi di capitale (soggetto fino allo scorso anno tenuto alla compilazione sia del modello 770 semplificato che di quello ordinario);

il codice 3, se è un sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale (soggetto fino allo scorso anno tenuto alla compilazione del modello 770 ordinario).

Dopo questa “identificazione” il sostituto deve spiegare come sta inviando i flussi, se unitariamente o in modo distinto. L’informazione viene data compilando, sempre nel frontespizio, il riquadro “redazione della dichiarazione” che è composto da due sezioni denominate “quadri compilati” e “gestione separata”.

Nella sezione “quadri compilati” devono essere barrati i quadri che vengono trasmessi (SF SG SH...ST SV SX SY ). Se si opta per un unico invio, è sufficiente questa informazione.

Se invece si decide di trasmettere separatamente i quadri relativi ai redditi di lavoro dipendente , di lavoro autonomo e di capitale, bisogna compilare anche la sezione “gestione separata”, barrando la casella relativa al reddito o ai redditi ai quali si riferiscono i quadri che si stanno inviando con la dichiarazione .

Se, ad esempio, nel punto “tipologia del sostituto” è stato indicato il codice 1, non deve essere compilata “gestione separata” se si invia un unico flusso comprensivo dei redditi di lavoro autonomo e dipendente. Se, invece, l’invio viene fatto in modo distinto vanno barrate le caselle “dipendente” sul primo flusso e “autonomo” sul secondo.

Analogamente se nel punto “tipologia del sostituto” è stato indicato il codice 3, non si compila la sezione “ gestione separata” perchè nella dichiarazione che si invia ci sono tutte le ritenute effettuate.

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