Previdenza

Inps modifica il calcolo delle sanzioni per mancato versamento delle ritenute

di Antonello Orlando

Nuove indicazioni per il quadro sanzionatorio previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del Dl 463/1983 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali. Il messaggio Inps 3516/2022 ha recepito le numerose istanze di criticità (si veda il Sole 24 Ore del 27 maggio 2022) rilevate da professionisti, aziende e magistratura rispetto alla sproporzione degli importi sanzionatori.

La depenalizzazione del 2016 aveva previsto che, se il datore di lavoro non versa le ritenute contributive per un valore compreso entro i 10.000 euro annui, entro 3 mesi dalla notifica della contestazione o dell'accertamento della violazione si applica una sanzione amministrativa minima di 10.000 euro, incrementabile fino a 50.000.

Rivedendo l'impostazione delle circolari 121/2016 e 32/2022, d'accordo con il ministero del Lavoro, Inps chiarisce che non risulta applicabile, al quadro sanzionatorio speciale del Dlgs 8/2016, la riduzione delle sanzioni, contenuta nell'articolo 16 della legge 689/1981 (si può pagare un terzo della sanzione massima o il doppio del minimo).

Sulla base di questa lettura, Inps ha modificato il proprio orientamento per le sanzioni connesse agli atti di accertamento di violazioni riferiti ai periodi collocati dal 2016. Si prevede ora un regime sanzionatorio “intertemporale” che si attiva quando, per rilevare la soglia dei 10.000 euro di ritenute, le mensilità retributive prese in esame si riferiscono a violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, in assenza di procedimento penale definito. Le sedi Inps, per gli atti non notificati, prima di emettere l'ordinanza-ingiunzione, notificheranno gli estremi della violazione riportando la possibilità di versare, entro 60 giorni, un importo pari alla metà della sanzione irrogabile (calcolata secondo delle modalità allegate al messaggio 3516/2022) insieme alle spese del procedimento o, in alternativa, con l'applicazione dell'articolo 16 della legge 689/1981 (e quindi un terzo della sanzione massima, ovvero 16.666 euro).

Per gli atti già notificati, le sedi invieranno una comunicazione con i nuovi importi sanzionatori, evidenziando che il procedimento sarà archiviato dietro il pagamento, entro 60 giorni, di una somma pari alla metà della sanzione indicata o a un terzo della sanzione massima. Questo procedimento di revisione dell'applicazione delle sanzioni sarà applicabile a tutte le violazioni, ancora sanzionabili, commesse prima del 2016.

Per modulare gli importi sanzionatori connessi alla emissione della ordinanza ingiunzione, Inps comunica che le ordinanze-ingiunzione non ancora emesse, o emesse e non notificate al 27 settembre, saranno inviate tenendo conto anche dell'importo delle ritenute contributive omesse e delle eventuali recidive. Inps allega al messaggio un foglio di calcolo che consente di stabilire il valore complessivo teorico delle sanzioni rispetto al valore minimo e massimo, rispettivamente di 10.000 e 50.000 euro. Nel caso di ordinanze-ingiunzione già notificate e non oggetto di opposizione, le sedi provvederanno a una revisione delle sanzioni verificando la competenza temporale delle violazioni cui si riferiscono.

Per le violazioni relative a periodi anteriori al 2016, applicando il regime intertemporale, Inps rettificherà gli importi secondo le formule dell'allegato al messaggio e offrendo la possibilità di saldare entro 60 giorni dalla notifica un importo pari alla metà della sanzione così calcolata oppure un terzo del massimo applicabile. Il messaggio appare mancare di una serie di esempi, specie per l’allegato, che diano contezza della effettiva incisività delle misure intraprese conseguenti alle nuove disposizioni ministeriali.

Per le violazioni relative a periodi dal 2016 in avanti, le sanzioni seguiranno comunque i criteri di calcolo della reiterazione dell'allegato, con facoltà di pagamento entro 30 giorni. Tale criterio di rideterminazione delle sanzioni sarà applicato anche nel caso di richiesta, da parte del soggetto sanzionato, di piani di rateizzazione, determinando l'adeguamento delle rate degli stessi.

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