Adempimenti

Cnce, chiarimenti sul regime fiscale dei contributi versati alle casse edili

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di Michele Regina

La Cnce, con nota presente sul proprio sito, fornisce delucidazioni a valle di richieste di chiarimenti pervenute dalle Casse Edili sulla risposta ad interpello dell'agenzia delle Entrate del 4 ottobre 2018, n. 24
La Cnce precisa che la citata risposta dell'Agenzia riguardante l'assoggettamento fiscale dei contributi versati ad enti bilaterali e delle prestazioni da essi erogate, richiama esplicitamente quanto già chiarito e precisato dal ministero delle Finanze con la circolare n. 55 del 1999 relativa alla contribuzione versata alle Casse Edili.
Pertanto l'agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello citata, non ha introdotto nessuna novità rispetto alla normativa prevista per le Casse Edili.
Viene quindi confermata l'assoggettabilità dei contributi finalizzati ad erogare prestazioni assistenziali di natura sociale e sanitaria.
Si ricorda, a tal riguardo, che il regime contributivo delle somme versate alle Casse edili è il seguente:
- imponibilità della maggiorazione del 18,5% quale accantonamento lordo per ferie e gratifica natalizia, e dell'eventuale contributo locale di mutualizzazione degli eventi di malattia e infortunio;
- assoggettamento a contribuzione nella misura del 15% del loro ammontare delle somme versate alla Cassa edile dal datore di lavoro e dal lavoratore a tutti gli altri titoli (contributo istituzionale complessivo: art. 36, lett. a), ccnl 18 giugno 2008, contributo per l'Ape ed ogni altra contribuzione);
- esclusione dalla base imponibile delle quote di adesione contrattuale e degli eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa edile.
La Cnce precisa che rimane inalterata la procedura indicata con la propria comunicazione n. 152/1999, con la quale si prevede che ciascuna Cassa Edile/Edilcassa verifichi annualmente l'incidenza percentuale della spesa per prestazioni assistenziali erogate ai lavoratori e, dedotto il contributo a carico del lavoratore, comunichi il risultato alle imprese iscritte affinché provvedano ad incrementare di tale percentuale l'imponibile fiscale dei propri dipendenti operai.
La citata circolare del ministero delle Finanze ha chiarito che le altre contribuzioni alla Cassa Edile non sono assoggettabili o perché già soggette a ritenuta alla fonte (Gnf) o perché non finalizzate a prestazioni a favore dei lavoratori (gestione Cassa, rimborsi malattia/infortunio alle imprese, quote di adesione contrattuale, gestione enti formazione e sicurezza, ecc.).
Inoltre l'agenzia delle Entrate, con la citata risposta, ha precisato che le prestazioni erogate dagli enti bilaterali per premio natalità, asili nido e scuola materna non debbono essere assoggettate a ritenuta.

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