Adempimenti

Sanzioni riducibili anche al coobbligato

di Luigi Caiazza

Nel 2014 la Corte costituzionale (sentenza 153) ha ritenuto illegittimo l’aumento, operato con il Dlgs 214/2004, delle sanzioni amministrative per le violazioni al Dlgs 66/2003 riguardante la durata massima dell’orario di lavoro, dei riposi giornalieri e le ferie.

Pur essendo successivamente intervenuto il legislatore con il Dl 112/2008 per regolarizzare il quadro normativo, sono rimaste sub judice le violazioni contestate dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008.

Da qui la circolare 37/2014 del ministero del Lavoro con la quale è stata prevista la rideterminazione delle sanzioni ricadenti nella sentenza della Corte, secondo gli importi ridotti, sempre che il provvedimento sanzionatorio non fosse passato nel frattempo in giudicato.

Con la circolare 11/2018 di ieri l’Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti.

Conformandosi anche alla sentenza 276/2013 della Corte di cassazione seppure avente oggetto di altra natura, l’Ispettorato ritiene che la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina dell’orario di lavoro possa riguardare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione qualora il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte costituzionale

L’Inl ritiene che perché sia possibile tale estensione è necessario si verifichino tre condizioni: 1) non deve essere intervenuto un giudicato diretto sfavorevole; 2) la sentenza di cui si invocano gli effetti favorevoli non deve essere fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata resa; 3) il giudice deve avere avuta cognizione sull’intero rapporto obbligatorio, il quale, a sua volta, deve essere casualmente e genericamente unitario.

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