Stop allo sgravio contributivo in favore dei contratti di solidarietà
Sono stati impegnati completamente i 30 milioni di euro messi a budget per il 2017 a copertura dello sgravio contributivo in favore di aziende che hanno adottato accordi di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento.
L'agevolazione è stata prevista dal decreto legge 510/1996 e poi modificata dal Dl 34/2014 in favore di contratti di solidarietà difensivi. Nel 2017, dal 30 novembre al 10 dicembre, è stato possibile presentare le domande di sgravio da parte di aziende che al 30 novembre dell'anno scorso avevano stipulato un accordo di solidarietà ma anche per quelle che hanno avuto un contratto di solidarietà nel 2016.
La richiesta poteva essere riferita a tutto il periodo di solidarietà previsto nell'accordo, fino a un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile per la singola unità produttiva interessata dalla riduzione di orario.
Il riconoscimento dell'agevolazione, però, è soggetta al limite massimo dei 30 milioni previsti a copertura dell'operazione. Ieri il ministero del Lavoro, come stabilito dalle disposizioni attuative dello sgravio, ha comunicato che il budget è stato interamente impegnato in favore di aziende ammesse al beneficio, alle quali è stato notificato il relativo decreto di autorizzazione.
Di conseguenza non saranno istruite ulteriori richieste già presentate almeno fino a quando non ci sarà un riscontro su eventuali risorse residue, il cui importo è stato chiesto all'Inps. In base a quanto previsto nella circolare 18/2017 del ministero del Lavoro, il ministero stesso oltre all'avviso è tenuto a pubblicare l'elenco delle imprese ammesse allo sgravio, e successivamente quello delle imprese ammesse in base alle risorse residue.
A fronte dell'esaurimento completo delle risorse per il 2017 c'è comunque la possibilità di presentare una nuova richiesta sulle risorse del 2018. Anche per quest'anno le domande dovranno essere inviate dal 30 novembre al 10 dicembre.
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