L'esperto rispondeContrattazione

Proroga del contratto a termine dopo 12 mesi

di Alberto Bosco

La domanda

Ho assunto a gennaio 2018 una dipendente in sostituzione di maternità fino luglio (e.p.p.) poi l'ho prorogata fino al termine del congedo obbligatorio della sostituita, che al termine della maternità ha dato le dimissioni. A quel punto ho ulteriormente prorogato la dipendente non più per sostituzione ma senza motivazione essendo all'interno dei 12 mesi di durata del contratto. Adesso l'azienda vorrebbe ulteriormente prorogare di 6 mesi il contratto con questa lavoratrice. La domanda è nel caso in cui mi trovo io ho avuto 9 mesi con causale (sostitutiva) e 3 senza causale, posso sfruttare ulteriori 6 mesi di contratto acausale o il semplice fatto che comunque ho avuto la dipendente per 12 mesi mi obbligo a inserire una della cause previste?

In base alle nuove disposizioni introdotte dal decreto dignità, salvo diversa previsione del contratto collettivo, la durata massima di tutti i contratti a termine tra le medesime parti, per mansioni di pari livello e categoria legale (periodi di somministrazione a termine inclusi) non può superare i 24 mesi. L’obbligo della causale ricorre nelle seguenti ipotesi: a) contratto a termine di durata superiore a 12 mesi (fino a 24, come detto sopra); b) in occasione di ogni singolo rinnovo; c) ove la proroga faccia superare il 12° mese (es. 8 mesi di contratto precedente + 6 di proroga). Nel suo caso, per l’ulteriore proroga, la causale va espressamente indicata.

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