Contenzioso sugli sgravi per alluvione da riesaminare dopo la normativa europea
In caso di contenzioso in corso tra il giudizio di appello e quello di Cassazione, la sopravvenienza di una norma europea impone che quest'ultima sia applicata e qualora siano necessari accertamenti incompatibili con il giudizio di legittimità, la sentenza deve essere cassata con rinvio.
L'Inps ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte di appello con cui l'istituto è stato condannato a rimborsare a un imprenditore dei contributi legati a uno sgravio riconosciuto ai danneggiati dall'alluvione che si è verificata in Piemonte nel 1994.
Nello specifico, i giudici della Suprema corte, con l’ordinanza 5069/2018 depositata ieri, hanno stabilito che la Corte d'appello, nel 2011, ha deciso correttamente e che l'imprenditore ha presentato la richiesta di accesso all'agevolazione in tempo utile (mentre l'Inps sosteneva il mancato rispetto del termine). Tuttavia, nel 2015 la Commissione europea ha sancito che gli aiuti, come quello riconosciuto alle imprese piemontesi, a determinate condizioni costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.
In materia di ius superveniens, la stessa Cassazione, con la sentenza 21691/2016, “ha chiarito che se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudica anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest'ultima”.
Situazione che si è verificata nel caso specifico, in quanto se il ricorso dell'Inps fosse stato accolto, l'imprenditore non avrebbe avuto alcun beneficio contributivo. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio. E il giudice del rinvio dovrà verificare se gli aiuti ricevuti sono compatibili con la nuova normativa europea.