Previdenza

Per gli esposti all'amianto pensione di anzianità ante Fornero fino al 2020

di Pietro Gremigni

Gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoinbentazione e bonifica, affetti da patologia da esposizione all'amianto possono maturare i requisiti della pensione di anzianità grazie alla contribuzione figurativa accordata durante la percezione del previsto sussidio. La decorrenza della pensione, posticipata di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti, non potrà andare oltre il 31 dicembre 2020.

L'Inps col messaggio 4429 del 27 novembre 2018 riprende la questione legata ai benefici derivante dall'esposizione all'amianto, benefici estesi al biennio 2019-2020 dalla legge 208/2015.

Gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoinbentazione e bonifica, affetti da patologia da esposizione all'amianto hanno diritto ad un sussidio per l'accompagnamento alla pensione, per dodici mensilità, in misura pari all'importo mensile dell'assegno sociale. Non devono svolgere alcuna attività lavorativa e non devono avere maturato i requisiti per la pensione alla data della richiesta.

Devono inoltre conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità nel corso del 2018, 2019 e 2020 e pertanto l'ultimo momento in cui maturare i requisiti della pensione di anzianità, stante il meccanismo della finestra mobile di 12 mesi, è entro il 31 dicembre 2019.

Benefici previdenziali - Tali lavoratori in possesso del sussidio previsto per accompagnarli alla pensione, possono conseguire la pensione di anzianità in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma Fornero cioè fino al 31 dicembre 2011.
Per coloro che presentano domanda entro il 30 novembre 2018 il sussidio può essere riconosciuto non oltre il 31 dicembre 2020 e la pensione di anzianità non potrà avere decorrenza successiva al 31 dicembre 2020.
Va tenuto presente, come detto, che a riguardo si applica il regime della decorrenza mobile (12 mesi successivi alla maturazione del diritto), in base alle regole previgenti al riforma Fornero delle pensioni del 2011.
I beneficiari infine hanno diritto alla maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima della legge 214/2011.
Pertanto la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva, nel limite sopra indicato, è pari al periodo necessario a conseguire il diritto alla pensione di anzianità sulla base del perfezionamento o dei 35 anni di contribuzione oppure dei 40 anni a prescindere dall'età anagrafica.

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