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di Braghin Massimo

La domanda

Una Fondazione gestisce le attività di un Museo organizzando anche visite guidate della Struttura. Le visite vengono effettuate da persone appositamente formate che si mettono a disposizione della Fondazione per fornire gratuitamente e saltuarialmente il servizio di "guida" ai visitatori . E' possibile considerare tali guide come volontari ex art. 17 della legge del terzo settore per riconoscere alle stesse il rimborso delle spese nei limiti e con le procedure di autocertificazione previste dalla citata norma?

L’art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017 definisce enti del Terzo settore: › le Organizzazioni di volontariato; › le Associazioni di promozione sociale; › gli enti filantropici; › le imprese sociali incluse le cooperative sociali; › le reti associative; › le società di mutuo soccorso; › ogni altro ente riconosciuto in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo sfoltimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di scambio di beni o servizi, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Gli enti del terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nel comma 1 dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non sono Enti del Terzo settore: • le amministrazioni pubbliche, • le fondazioni di origine bancaria, • i partiti, • i sindacati, • le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro. Secondo l’art. 17 del citato decreto, tali avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Viene data anche la definizione di volontario che è “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”. La figura del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. I volontari sopracitati dovranno essere obbligatoriamente assicurati all’INAIL contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività ed avere una copertura per la responsabilità civile verso i terzi.

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