Il giudice anticipa i criteri delle nuove tutele crescenti
Con l’ordinanza 7016 dell’11 ottobre 2018, il tribunale di Bari ha anticipato il deposito della sentenza della Corte costituzionale, annunciata con comunicato del 26 settembre scorso, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’articolo 3 del decreto legislativo 23/2015 (tutele crescenti) nella parte in cui prevede, nel caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, un’indennità commisurata alla sola anzianità aziendale.
Il caso riguarda un lavoratore, che, dopo essere stato licenziato al termine di una procedura di mobilità avviata dal datore di lavoro con una comunicazione alle organizzazioni sindacali sprovvista di alcune delle informazioni richieste dalla legge, ha chiesto che venisse accertata la natura illegittima del provvedimento.
Investito della questione, il tribunale barese ha accertato l’illegittimità del licenziamento, confermando l’applicabilità della tutela indennitaria prevista dall’articolo 3 del Dlgs 23/2015.
Sorprendentemente, però, nel procedere alla quantificazione dell’indennità spettante al dipendente, il giudice di merito ha ritenuto opportuno offrire un’interpretazione «costituzionalmente orientata» della norma in materia di indennità, che tenesse conto dell’annunciata «contrarietà ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza» del meccanismo che lega la quantificazione dell’indennità di licenziamento illegittimo alla sola anzianità di servizio.
Il ricorrente, assunto da poco più di un anno e mezzo, si è visto così riconoscere un’indennità ben maggiore di quella prevista dalle tutele crescenti, dato che il datore di lavoro è stato condannato al pagamento in suo favore di dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr (invece di quattro o sei).
Nel motivare la quantificazione dell’indennità, il giudice ha dato conto della necessità di valutare, oltre al criterio dell’anzianità di servizio, anche elementi quali «il numero di dipendenti impiegato presso la società, le dimensioni dell’attività economica della stessa e il comportamento e le condizioni delle parti», senza peraltro fornire alcun elemento utile a comprendere il peso di questi ulteriori elementi.
Ciò nonostante le motivazioni della sentenza della Consulta non siano state ad oggi pubblicate e l’articolo 3 del Dlgs 23/2015 sia quindi pienamente applicabile nella sua formulazione originaria.
Compiendo un vero e proprio sforzo interpretativo, nella direzione tracciata dal comunicato della Corte costituzionale, il tribunale di Bari ha dunque anticipato la decisione di incostituzionalità annunciata il 26 settembre.
Un altro importante (e assai discutibile) elemento di attenzione della decisione riguarda l’applicabilità del decreto legge 87/2018 (il cosiddetto decreto dignità). Infatti, nel quantificare l’indennità spettante al dipendente licenziato, oltre a superare lo stringente criterio dell’anzianità di servizio, il tribunale ha applicato il principio “tempus regit actum” in relazione alla data di intimazione del licenziamento e limitato l’indennità erogabile tra 4 e 24 mensilità, in luogo delle più elevate 6-36 mensilità recentemente introdotte dal decreto dignità.
Alla luce di questa decisione c’è dunque da sperare che la Corte costituzionale (o il legislatore) vorrà fornire elementi di misurazione dei diversi criteri di valutazione adottabili, anziché rimettere alla mera discrezionalità del giudice tale difficile decisione.
ordinanza 7016 del tribunale di bari