Rapporti di lavoro

Dall’assegno di ricollocazione una chance per le crisi con lavoratori in esubero

di Alessandro Rota Porta

Anticipare la richiesta dell’assegno di ricollocazione per i lavoratori a rischio di esubero, prima dell’approdo alla disoccupazione, nell’ambito delle crisi aziendali. È l’obiettivo della norma inserita nella legge di Bilancio 2018 sull’accordo di ricollocazione (articolo 1, comma 136, della legge 205/2017): la circolare Anpal – ministero del Lavoro 11/2018 ha fornito le indicazioni per gestire la disposizione, contenuta nell’articolo 24-bis, del Dlgs 148/2015.

VEDI IL GRAFICO: Condizioni e benefici a confronto

L’istituto consente una definizione, per così dire, “agevolata” delle crisi aziendali perché riconosce l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione (articolo 23, del Dlgs 150/2015) ai lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano richiesta all’Anpal, l’agenzia che si occupa delle politiche attive. La finalità è anche quella di rilanciare l’assegno di ricollocazione, che era già previsto per i lavoratori disoccupati percettori della Naspi, ma finora senza un grande successo.

Vediamo, dunque, come funziona questo strumento e qual è l’iter da seguire per utilizzarlo, anche per poter sfruttare i vantaggi economici messi in campo (si veda il grafico a lato).

La novità sta nel fatto che la procedura di consultazione sindacale prevista dall’articolo 24 del Dlgs 148/2015, per attivare l’intervento straordinario di integrazione salariale con causale di riorganizzazione o di crisi aziendale (è escluso da questo istituto il contratto di solidarietà) può essere declinata con un accordo che prevede un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero (non è necessario riportarne i nomativi).

La procedura di consultazione sindacale si deve esaurire rispettivamente in 25 o in dieci giorni successivi a quello in cui è stata avviata, a seconda che si riferisca ad aziende che occupano più di 50 o fino a 50 dipendenti.

Il presupposto su cui poggia è la mancata previsione del completo recupero occupazionale. L’accordo di ricollocazione è da intendersi ammissibile sulla base della procedura di consultazione. Pertanto, potrebbe essere avviato anche senza che le parti abbiano raggiunto un vero accordo ma riportando all’interno del l verbale di consultazione – secondo il format allegato alla circolare 11 – i dati di identificazione dell’impresa, la causale di Cigs in questione, il periodo di richiesta, il numero massimo dei lavoratori interessati e i profili individuati secondo il codice Istat.

Per quanto riguarda la procedura di richiesta dell’assegno da parte del lavoratore, questi, se rientrante negli ambiti e nei profili descritti, può chiedere all’Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno stesso, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di integrazione salariale. Il numero delle richieste non può eccedere i limiti di contingente fissati, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione o di crisi aziendale.

Quindi, possono presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione solo i lavoratori interessati dalla riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero.

La circolare 11 si occupa, altresì, di chiarire le modalità operative dell’assegno e il servizio di assistenza intensiva, che presenta alcune specifiche caratteristiche rispetto all’assegno di ricollocazione in versione “ordinaria”: infatti, il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi.

Al termine di questo periodo, è prorogabile per ulteriori 12 mesi, previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, se l’intero ammontare dell’assegno non è stato utilizzato entro il termine del trattamento di Cigs. Infine, la circolare prevede che il programma di ricerca intensiva possa essere stipulato sentito il datore di lavoro e debba essere coerente con quanto previsto nell’accordo di ricollocazione: la finalità è quella di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

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