Incassi in dichiarazione in base alla tipologia della spesa sostenuta
Il riaddebito dei costi da un professionista ad un altro, relativi alle utenze, alle spese telefoniche o al canone di locazione ha effetti sia sulla contabilità,sia sulle dichiarazioni dei redditi dei soggetti coinvolti.
Innanzitutto a queste spese si applica il principio di cassa. Quindi il professionista che ha sostenuto le spese deve considerare il rimborso in diretta diminuzione del relativo costo al momento dell’incasso. Allo stesso modo chi ha ricevuto la fattura a causa del ribaltamento della spesa potrà considerare in deduzione il costo dal reddito professionale nell’anno in cui sostiene il pagamento.
I due professionisti registreranno, rispettivamente, l’incasso ed il pagamento nel registro cronologico degli incassi e dei pagamenti previsto dall’articolo 19 del Dpr 600/1973. L’unico caso in cui è previsto l’esonero dalla tenuta di questo registro riguarda i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario (o regime dei minimi) dettato dalla legge 190/2014.
Le somme rimborsate non hanno natura di «compensi» per il professionista che le incassa. Quindi non devono essere indicate né nel rigo RE2, né nel rigo RE3 del modello redditi 2018.
In corrispondenza del primo rigo devono infatti essere riportati i compensi in denaro o in natura percepiti nell’esercizio dell'attività professionale. Invece nel rigo RE3 devono essere riportate le somme incassate a titolo di interessi moratori e da dilazione che «costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».
Invece il rigo RE4 è destinato ad accogliere l’indicazione delle plusvalenze patrimoniali.
Il professionista che incassa la somma deve invece indicare il rigo di riferimento a seconda della diversa tipologia di spesa addebitata.
Ad esempio se il rimborso riguarda le spese condominiali, l’importo incassato deve essere considerato in diminuzione degli oneri relativi agli immobili indicati in corrispondenza del rigo RE10.
Se l’addebito riguarda il rimborso spese per l’attività svolta dalla segreteria in favore degli altri professionisti, la somma incassata deve essere considerata in diminuzione delle spese relative al personale dipendente di cui al rigo RE11.
Invece il professionista che subisce il riaddebito potrà considerare in deduzione il costo all’atto del pagamento, quindi anche in un periodo d'imposta diverso da quello in cui il primo professionista riduce il costo deducibile.
Se gli oneri così addebitati sono deducibili, in base alle regole del Tuir, parzialmente, il soggetto che effettua il pagamento deve tenere conto di queste limitazioni. Ad esempio le spese telefoniche riaddebitate sono deducibili, per il professionista che paga, nella misura dell’80 per cento. La soluzione è conseguenza diretta del fatto che l’importo addebitato non muta la natura della spesa rispetto all’onere sostenuto dal professionista titolare dell’utenza telefonica.
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