Contrattazione

Metalmeccanici Confapi, a Ottobre l’una tantum e a febbraio la quota sindacale

di Rossella Quintavalle

A seguito della validazione da parte dei lavoratori dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Metalmeccanica piccola e media industria confapi, siglata in data 3 luglio 2017 con durata quadriennale e scadenza 31 ottobre 2020, il contenuto di quanto sottoscritto in tale data da Unionmeccanica- confapi, unitamente a Fim.Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, risulta pienamente applicabile ivi comprese le intese raggiunte circa l'erogazione dell'importo di una tantum e il versamento della contribuzione sindacale straordinaria, come da comunicati diffusi da Unionmeccanica-confapi.

Lavoratori aventi diritto e criteri per l'erogazione dell’una tantum
In fase di rinnovo, relativamente alla parte economica, le Parti, hanno convenuto che con la retribuzione del mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari a 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2017 - 31 ottobre 2017. L'importo sarà suddiviso in tre quote mensili ciascuna pari a euro 26,67 calcolando la frazione di mese superiore a 15, utile alla maturazione dell'intero rateo mensile.
Ai fini della maturazione del diritto risultano validi i periodi di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo parentale e matrimoniale e ogni evento che comporta la corresponsione della retribuzione o l'intervento dell'Inps. Nello stesso modo sono validi ai fini della maturazione del rateo di una tantum i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario i lavoro dovuto a cause di forza maggiore quali cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, ovvero contratto di solidarietà. Non deve invece essere considerato valido, a tale scopo, ogni altro periodo di aspettativa o di assenza non retribuita, tantomeno indennizzata.
L'importo di 80 euro, da riproporzionare sulla base dei periodi utili e dell'orario di lavoro svolto, deve essere riconosciuto ai lavoratori che hanno in corso un rapporto di lavoro al 1° luglio proseguito sino al mese di erogazione. Tale somma non ha incidenza su alcun istituto retributivo diretto e indiretto di origine legale e contrattuale ed è escluso dalla base del Tfr. La somma forfetaria è erogata in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2017 - 31 ottobre 2017. Le parti, nel comunicare le modalità di corresponsione dell'una tantum, hanno provveduto a dare una chiara informativa sugli aventi diritto.
Hanno diritto a ricevere tale somma i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato compresi gli apprendisti e i lavoratori part time relativamente ai quali l'importo subirà il riproporzionamento sulla base delle ore lavorate nel periodo considerato ai fini della spettanza. Anche i lavoratori somministrati ne hanno diritto e a tal fine gli utilizzatori interessati ne daranno espressa comunicazione alle società di somministrazione. Relativamente ai lavoratori con contratto di apprendistato viene specificato che gli stessi godranno dell'intera misura in relazione ai periodi di servizio prestati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, se in forza al 1° luglio 2017; ai lavoratori con contratto a tempo determinato in forza alla data del 1° luglio 2017, la somma compete in relazione ai periodi di lavoro superiori a 15 giorni con riferimento a ciascuno dei tre mesi presi a base.

Specificatamente indicati i casi di esclusione:
- lavoratori assunti a decorrere dal 2 luglio 2017 e/o promossi dirigenti in data antecedente;
-lavoratori che, seppure in forza al 1° luglio 1017, hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31 luglio 2017;
-lavoratori a domicilio per i quali è prevista una retribuzione basata su tariffe di cottimo (articolo 8, Legge n. 877/1973);
-lavoratori in aspettativa non retribuita per periodi superiori a 15 giorni nel periodo considerato.
L'importo una tantum spettante sarà corrisposto unitamente alla retribuzione di ottobre 2017 ed esposto su cedolino paga con una voce distinta e sommato alle competenze del mese ai fini dell'assoggettamento a contribuzione. Fiscalmente deve essere trattato a tassazione ordinaria riferendosi allo stesso anno di corresponsione e non ad anni precedenti.

Contribuzione sindacale straordinaria
Ai lavoratori non iscritti al sindacato è richiesta una “quota associativa straordinaria” di 35 euro finalizzata a contribuire all'attività di negoziazione svolta a favore di tutti i lavoratori coinvolti dal rinnovo. Al fine di un'idonea informazione, le Aziende sono tenute, nel mese di ottobre 2017, ad affiggere un avviso in bacheca, al fine di darne piena informazione ai lavoratori.
A tutti i dipendenti, unitamente alla busta paga di novembre 2017, sarà consegnato l'apposito modulo sul quale indicare il rifiuto o l'accettazione del pagamento della quota associativa. Ai lavoratori che non abbiamo esplicitamente rifiutato il pagamento attraverso la riconsegna dell'apposito modulo entro il 15 dicembre 2017, sarà ugualmente trattenuta la somma richiesta secondo la modalità del silenzio assenso. Ai lavoratori consenzienti e a coloro che non avranno risposto, la trattenuta sarà effettuata sulla busta paga di febbraio 2018; ne sono esclusi i dipendenti:
- iscritti a qualsiasi sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il Ccnl;
- che a causa di assenza a qualsiasi titolo siano stati impossibilitati alla ricezione e/o alla riconsegna del modulo.
Gli importi trattenuti ai lavoratori saranno in seguito riversati a Fim-Fiom-Uilm.

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