Congedo straordinario per assistenza ai familiari con handicap
In tema di congedo straordinario per l'assistenza e cura dei soggetti disabili l'Inps interviene con il messaggio n. 2178 del 26 maggio 2017 a seguito degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013, relativa alla determinazione del quadriennio utile per la ricerca di 13 settimane di contribuzione e della determinazione dei 12 mesi per la ricerca di 30 giornate di lavoro effettivo ai fini NASPI.
S ricorda che i permessi in commento sono disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2001, il quale, all'art. 42 comma 5, dispone che, in caso di familiare con handicap in situazione di gravità accertata ex Legge n. 104/1992, hanno diritto a fruire del congedo straordinario il coniuge convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, uno dei fratelli o sorelle conviventi.
La sentenza n. 203/2013 pronunciata dalla Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto disposto, in quanto non include fra i possibili beneficiari, determinati lavoratori che abbiano una parentela o un affinità diversa da quelle contemplate, nemmeno se conviventi e nemmeno nel caso siano gli unici in grado di assistere la persona con disabilità. Ciò determina una violazione di numerosi disposti costituzionali (artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35, 118).
Occorre altresì ricordare che la Circolare Inps n. 94/2015, ha chiarito che i permessi riconosciuti per l'assistenza a soggetti con disabilità grave, non sono utili, in materia di NASPI, né ai fini del raggiungimento del requisito delle 13 settimane di contribuzione, né ai fini del raggiungimento delle 30 giornate di lavoro effettivo. Si tratta di una partita neutra. Di conseguenza, si allargano sia il quadriennio utile che i 12 mesi di riferimento.
A fronte delle premesse di cui sopra, il messaggio in commento chiarisce che i periodi neutri (e quindi non utili ai fini NASPI) sono quelli relativi a permessi e congedi riconosciuti ai familiari o affini entro il 3° grado conviventi del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di situazioni di invalidità degli altri soggetti contemplati. Occorre rispettare l'ordine di priorità già individuato dall'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, e, in coda allo stesso, si trovano appunto, un parente o affine entro il 3° grado, convivente del disabile grave (nel caso in cui coniuge, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o invalidi).