Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva Tfr, alla cassa il 18 dicembre
Pur non rappresentando più una novità, va comunque ricordata la scadenza del 18 dicembre 2017 per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei trattamenti di fine rapporto.
Tale adempimento riguarda il trattamento di fine rapporto dei dipendenti che hanno optato espressamente (tramite Modello TFR1 o TFR2) per il mantenimento del TFR in azienda (si tratta del TFR rimasto effettivamente nella disponibilità del datore di lavoro, per le aziende con meno di 50 addetti, e del TFR versato al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, per le aziende sopra i 50 addetti).
Nessuna rivalutazione, e quindi nessuna imposta sostitutiva, deve invece essere quantificata con riferimento ai TFR destinati ai fondi di previdenza complementare. Continuano invece ad essere rivalutate le eventuali quote di TFR rimaste in azienda maturate prima dell'adesione alla previdenza complementare.
Rivalutazioni e versamento dell'imposta sostitutiva
La rivalutazione del TFR, determinata secondo le indicazioni contenute nell'articolo citato del Codice Civile, è soggetta ad un'imposta sostitutiva del 17 per cento (aliquota applicabile alle rivalutazioni decorrenti dal 1º gennaio 2015 ai sensi del comma 625, articolo 1 della Legge n. 190/2014), da imputarsi a riduzione del fondo TFR.
Il versamento di tale imposta sostitutiva avviene in due diversi momenti:
- a titolo di acconto, in misura pari al 90 per cento, entro il giorno 16 dicembre di ciascun anno (versamento, tramite Modello F24, con codice tributo 1712). Per l'anno 2017 la scadenza viene posticipata al giorno 18 dicembre in quanto il giorno 16 cade di sabato;
- a titolo di saldo, entro il giorno 16 febbraio dell'anno successivo (versamento, tramite Modello F24, con codice tributo 1713) determinando quanto ancora effettivamente dovuto sulla base del coefficiente di rivalutazione di dicembre (ora noto).
Modalità di quantificazione dell'acconto
Per la quantificazione dell'acconto i datori di lavoro possono operare con due modalità differenti:
- considerare il 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno 2016, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell'anno 2017;
- operare in via presuntiva considerando il 90 per cento delle rivalutazioni che matureranno nell'anno 2017. In questo caso il sostituto è chiamato a operare una stima di quella che sarà la rivalutazione dell'anno in quanto al momento del versamento (18 dicembre 2017) non risulta ancora noto l'indice di rivalutazione del mese di dicembre (comunicato dall'ISTAT solo a metà del mese di gennaio 2018).
Operazioni societarie straordinarie
In caso di operazioni societarie straordinarie, e relativamente all'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- in caso di operazioni societarie straordinarie che comportano l'estinzione del soggetto preesistente (operazioni di fusione e scissione), gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione, e dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell'operazione (circolare n. 29/E/2001);
- in caso di operazioni societarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica un passaggio presso altri datori di lavoro, e dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo TFR maturato, relativamente a detti dipendenti (circolare n. 78/E/2001).
Datori di lavoro non sostituti d'imposta
Il comma 4, articolo 11 del D.Lgs n. 47/2000 prevede che, se il TFR è corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta (ad esempio datori di lavoro domestico), l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E/2001).