Previdenza

Per i cocopro contributi sospesi per malattia

di Maria Rosa Gheido

In caso di malattia o infortunio che impediscano per oltre 60 giorni l’attività dell’iscritto alla gestione separata Inps, il versamento dei contributi e dei premi è sospeso per l’intera durata dell’evento con un massimo di due anni. Trascorso questo periodo il lavoratore verserà i contributi e i premi sospesi in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. L’agevolazione rientra nella misure adottate a tutela dei lavoratori autonomi contenute nella legge 81/2017 e riguarda solo gli iscritti alla gestione separata dell’Inps e ne sono pertanto esclusi gli iscritti alle gestioni riservate agli imprenditori (artigiani, commercianti, agricoltori) e i professionisti dotati di una Cassa previdenziale di categoria per i quali sarà eventualmente la Cassa stessa a deliberare.

La sospensione può pertanto interessare i lavoratori autonomi ( titolo III, libro V, del Codice civile), nonché gli esercenti professioni intellettuali (articoli 2229 e 2239 del codice civile). Sono altresì interessati dall’eventuale sospensione i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa individuati dall’articolo 2, comma 26, della legge 335/1095, e dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del testo unico delle imposte sui redditi. L’Inps ha fornito chiarimenti e istruzioni operative con le circolari 69/2018 e 82/2018.

Quanto alla procedura è opportuno ricordare che l’obbligo di versamento è posto in capo:

al professionista, se titolare di partita Iva o associato;

al committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.

Pertanto, gli adempimenti si differenziano a seconda del soggetto richiedente. Un professionista deve:

presentare all’istituto una richiesta di sospensione tramite il cassetto previdenziale liberi professionisti gestione separata-comunicazione bidirezionale;

sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);

effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento;

indicare nella sezione II del quadro RR della dichiarazione dei redditi l’importo della contribuzione sospesa.

Se si tratta, invece, di un collaboratore coordinato e continuativo è il committente a dover:

inviare il flusso uniemens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;

sospendere il versamento della contribuzione sia per la parte a suo carico sia per quella a carico del collaboratore;

effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Durante la malattia, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetta una indennità economica la cui durata, nell’anno solare non può superare un sesto delle giornate lavorate o comunque retribuite,nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia stessa. Pertanto, il numero di giorni indennizzabili non può essere superiore a 61. In caso di ricovero spetta l’indennità per degenza ospedaliera fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare, compresi i giorni di day hospital.

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