Previdenza

Inps, rivalutate le retribuzioni pensionabili e i montanti contributivi

di Pietro Gremigni

L'Inps ha rivalutato il tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi da applicare per il calcolo della quota o della pensione contributiva da liquidare nel corso del 2017.
L'istituto previdenziale ha pubblicato infatti i nuovi coefficienti di rivalutazione dei montanti contributivi e quelli delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, per il calcolo delle pensioni da liquidare nel 2017, sia per le quote retributive, che per quelle contributive.
L'Inps col messaggio 13 ottobre 2017, numero 3961 ha reso noto le tabelle rielaborate dei coefficienti di rivalutazione della quota A e B delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, nonché ha fissato il valore del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.

Montante contributivo - Ogni anno il montante accreditato (per i lavoratori dipendenti, il 33% della retribuzione imponibile) viene rivalutato col coefficiente di trasformazione che per l'anno 2015 è stato fissato nella misura percentuale di 1,004684.
La rivalutazione è pari alla media delle variazioni del Pil nell' ultimo quinquennio e viene comunicata ad inizio di ogni anno dall'Istat e dal ministero del Lavoro.
Ricordiamo che il tasso relativo a due anni fa è risultato negativo, cosa che ha determinato l'applicazione della salvaguardia prevista dalla legge 335/1995, facendo salire il valore del coefficiente a uno. Valore che in realtà il messaggio 3961 ha corretto nel coefficiente 0,998073.
La legge 335/1995 e successive modifiche, infatti, prevede che in ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo non può essere inferiore a un'unità, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. Tuttavia l'articolo 5 comma 1 bis della legge 109/2015 ha previsto che in sede di prima applicazione non si debba fare luogo al recupero sulle rivalutazioni successive.
Pertanto il differenziale negativo dell'anno precedente non è stato recuperato.
La quota contributiva relativa alle pensioni da liquidare nel 2017 è composta dai montanti accumulati rivalutati fino al 2015, più la contribuzione relativa all'anno 2016 e quella eventualmente versata nel 2017, anteriore alla decorrenza della pensione, che non sono rivalutabili.

Retribuzioni e redditi pensionabili – Si riducono invece i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili rispetto ai precedenti valori. Mentre ad esempio una retribuzione del 2013 fino all'anno scorso veniva rivalutata dell'1,0020 ai fini della determinazione della quota A, nel 2017 non verrà rivalutata.
Ai fini del calcolo delle quote A e B non vengono di regola rivalutate le retribuzioni e i redditi dell'anno di decorrenza della pensione e quello precedente cioè il 2017 e il 2016. Tuttavia per effetto della mancata rivalutazione degli anni precedenti, anche le retribuzioni e i redditi degli anni fino al 2012 non saranno rivalutabili.
Ricordiamo che per calcolare le quote retributive occorre individuare la retribuzione/reddito medi settimanali. I coefficienti di rivalutazione riguardano le retribuzioni imponibili effettivamente percepite:
1) negli ultimi 5 anni di contribuzione (260 settimane) per la Quota A in funzione delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992;
2) negli ultimi 10 anni di contribuzione (520 settimane) per la quota B in funzione delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 (se l'assicurato ha meno di 18 anni a questa data) oppure fino al 31 dicembre 2011 (se l'assicurato ha almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
La somma delle retribuzioni rivalutate va diviso per le settimane (260 e 520 a seconda delle due quote) e il risultato dà la retribuzione media settimanale da moltiplicare per le settimane di anzianità contributiva relative ad ogni quota e per l'aliquota di rendimento.
Il tutto dà come risultato la quota A e la quota B, che compongono entrambe la quota retributiva della pensione.

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