Aree di crisi complessa, chiarimenti Inps sulle prestazioni in deroga
L'Inps, con circolare 1° agosto 2018, numero 90, illustra la disciplina in materia di accesso alla prestazione di mobilità in deroga per i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83.
La legge 205/2017 ha previsto che nelle aree di crisi industriale complessa può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga per una durata massima di dodici mesi, e non oltre il 31 dicembre 2018, ai lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018.
Le aree di crisi complessa riconosciute nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, comunicate dal ministero dello Sviluppo economico, sono Venezia-Porto Marghera (Dm 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (Dm 22 novembre 2017). Il ministero del Lavoro ha emanato il decreto numero 20, che assegna alla Regione Campania risorse pari a 27.000.675,00 euro.
Possono essere beneficiari della prestazione gli ex dipendenti che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. Il ministero del Lavoro comunica all'Inps e alla Regione richiedente che quest'ultima può procedere all'autorizzazione dei trattamenti previsti. La Regione emana il provvedimento di concessione conforme, in relazione all'elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento ed al periodo concesso, alle valutazioni del Ministero vigilante, e lo trasmette all'Inps.
Il provvedimento contiene per ogni singolo beneficiario anche la matricola Inps dell'azienda di appartenenza del lavoratore, la cui unità operativa/produttiva era ubicata nell'area di crisi industriale complessa.
In considerazione dell'obbligo per l'Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, la trasmissione all'Inps dei provvedimenti regionali di autorizzazione deve avvenire esclusivamente per il tramite del "Sistema Informativo Percettori" (Sip) utilizzando il numero di decreto convenzionale "18020". L'Istituto non darà seguito ai pagamenti in esecuzione di provvedimenti regionali inviati con modalità diverse.
Successivamente all'invio in Sip da parte della Regione del provvedimento di concessione, lo stesso sarà visibile, preliminarmente, solo alla Direzione regionale Inps.
Il pagamento della prestazione ulteriore è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza on-line di mobilità in deroga.
Ai percettori dei trattamenti in deroga spetta l'accredito della contribuzione figurativa e, ove richiesto, l'assegno al nucleo familiare.
La prestazione è considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria con le aliquote previste dalla normativa fiscale
Pertanto l'Inps determinerà il conguaglio fiscale di fine anno e rilascerà la relativa certificazione fiscale (modello CU).