Prorogati per il 2017 i congedi obbligatori dei padri lavoratori dipendenti
Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti relativi all'anno 2017, i padri lavoratori dipendenti che accedono al congedo obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, è sufficiente che comunichino in forma scritta al proprio datore di lavoro il diritto al congedo, mentre per i casi in cui la relativa indennità è erogata direttamente dall'Istituto previdenziale, i lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda. La proroga disposta dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 354, Legge 232/2016), con riguardo ai congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti, non cambiano le prassi e le procedure già adottate dall'Inps negli anni passati.
Lo rammenta l'Inps con il Messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017.
La disciplina transitoria del congedo
L'istituto in questione è stato introdotto, in via sperimentale, dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), con il dichiarato intento di sviluppare una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
La norma del 2012 aveva istituito in favore del padre, lavoratore dipendente, sia un congedo obbligatorio, sia un congedo facoltativo; quest'ultimo era stato introdotto alternativamente al congedo di maternità della madre che in ogni caso non è stato prorogato per l'anno 2017 e pertanto non potrà essere né fruito né indennizzato da parte dell'Inps.
Il congedo obbligatorio in argomento è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. Il congedo si configura come un diritto autonomo del padre e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità e dà diritto a un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro - e successivamente conguagliata - fatti salvi i casi, appunto, in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell'Inps, così come previsto per l'indennità di maternità in generale.
Procedure
Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens.
Con il messaggio n. 6499 del 18 aprile 2013, l'Inps ha fornito le istruzioni operative cui i datori di lavoro devono attenersi per effettuare il conguaglio dell'indennità di congedo obbligatorio anticipata al lavoratore e per denunciare nel flusso mensile UniEmens le giornate di assenza dal lavoro fruite, a tale titolo, dal padre lavoratore.
Le istruzioni restano attuali anche per l'anno 2017, pertanto torna utile ricordare che:
a) per l'esposizione degli importi da porre a conguaglio, all'interno del flusso Uniemens nell'elemento<CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di<MatACredito>, deve essere valorizzata la seguente causale:
Causale: L060
Significato: indennità per congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92
Nell'elemento<ImportoRecMat> andrà indicato l'importo dell'indennità anticipata.
b)ai fini della esposizione nel flusso Uniemens delle giornate di assenza del padre lavoratore deve altresì essere indicato nell'elemento <CodiceEvento> dell'elemento <Settimana> il valore:
Causale: MA8
Significato: Congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Nell'elemento <DifferenzeAccredito> andrà valorizzato il <CodiceEvento> MA8 e nell'elemento <DiffAccreditoImporto> l'imponibile perso a seguito degli eventi di cui ai suddetti “codice evento” nell'intero mese.
In chiusura del messaggio in commento l'Inps sottolinea come, per effetto della mancata proroga del congedo facoltativo, non potranno essere più esposti nell'Uniemens né giornate di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061, codifiche appositamente istituite per la gestione del congedo facoltativo.