Contrattazione

Contributi in base al calendario

di Gianni Bocchieri

Nel corso degli ultimi dieci anni, oltre a quella contrattuale, anche la disciplina contributiva dell’apprendistato ha subito numerose modifiche, con interventi che si sono affiancati e sovrapposti.

Con il messaggio 2499/2017 , l’Inps ricostruisce, in base alla data di stipulazione e al numero di dipendenti dei datori di lavoro, la disciplina vigente per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

A questo fine, per quanto riguarda la data di attivazione, occorre distinguere i contratti stipulati prima del 24 settembre 2015 e quelli stipulati dopo il 1° gennaio 2017. Mentre per quanto riguarda i datori di lavoro, occorre distinguere tra quelli che hanno fino a 9 dipendenti e quelli che ne hanno di più.

Oltre 9 dipendenti

Fino al 1° gennaio 2013, prima che entrasse in vigore l’obbligo di versare i contributi destinati ai fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%) e il contributo per la Naspi (1,31%), per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, si applicava l’aliquota contributiva pari al 10 per cento.

Dal 1° gennaio 2013 al 24 settembre 2015 - data di entrata in vigore di specifici contributi per questa tipologia di apprendistato (articolo 32 del Dlgs 150/2015) - per questi stessi datori di lavoro la contribuzione è pari all’11,61% ossia il 10% più la componente dell’1,61% da destinare alla formazione continua e alla Naspi.

Per i contratti stipulati tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 - data in cui vigeva la generale disciplina contributiva dell’apprendistato (legge 296/2006) - i datori di lavoro con più di 9 dipendenti hanno potuto scegliere tra due diversi regimi contributivi. Nello specifico, hanno potuto applicare l’aliquota ordinaria dell’11,61% ovvero quella agevolata del 5% prevista dal 24 settembre 2015 per il solo apprendistato di primo livello.

Per questi contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti si applica l’aliquota contributiva del 5 per cento.

Fino a 9 dipendenti

Per i contratti stipulati fino al 24 settembre 2015, i datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, hanno dovuto applicare tre diversi regimi contributivi. Per quelli stipulati fino al 31 dicembre 2011, sono stati soggetti all’aliquota contributiva pari all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo e al 10% dal terzo.

Per i contratti stipulati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, questi stessi datori di lavoro hanno potuto fruire dello sgravio totale dei contributi, per effetto dell’entrata in vigore dell’esonero triennale previsto per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016 (legge 183/2011).

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2013 - data in cui il contributo a carico dei datori di lavoro è stato incrementato per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%) e per il finanziamento della Naspi (1,31%) - la contribuzione è stata pari all’1,61% per i primi tre anni.

Per i contratti stipulati tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 - data in cui è terminato lo sgravio contributivo totale - si è avuto un alternativo doppio regime contributivo con aliquota all’1,61% oppure al 5 per cento. Infatti, l’Inps prevede che i due regimi non siano né cumulabili, né fruibili in sequenza. Pertanto, dopo aver fruito dello sgravio contributivo triennale non è possibile usufruire dell’aliquota agevolata del 5% prevista dal regime contributivo vigente dal 24 settembre 2015.

Per i contratti stipulati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, l’aliquota contributiva è unicamente pari al 5 per cento.

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