Quadro DI del 770 per integrazioni dopo un anno
Il quadro DI è una novità del modello 770/2017, diretta conseguenza del decreto legge 193/2016 che ha consentito di presentare dichiarazioni integrative a favore del dichiarante entro i termini per l’accertamento fiscale (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, a partire dal periodo d’imposta 2016).
In passato doppio termine
Fino al 2015, in caso di dichiarazioni errate, era previsto che se la dichiarazione integrativa avesse comportato un maggior debito o un minor credito, e quindi era a favore dell’erario, il termine per la presentazione era quello dell’accertamento fiscale indicato dall’articolo 43 del Dpr 600/1973 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Se invece dalla dichiarazione integrativa fosse emerso un minor debito o un maggior credito, quindi a favore del dichiarante, il termine per la presentazione era quello stabilito dal vecchio articolo 2, comma 8 bis, del Dpr 322/1998 e cioè «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo».
Il decreto legge 193/2016, modificando il comma 8 dell’articolo 2 del Dpr 322/1998, ha unificato i termini delle integrazioni a favore e a sfavore e quindi nel 2016 è stato possibile presentare dichiarazioni integrative a favore del dichiarante anche per periodi antecedenti il 2015 (fino al periodo di imposta 2011).
Integrazioni entro o dopo l’anno seguente
Il comma 8 bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998, anch’esso modificato dal Dl 193/2016, prevede due diversi termini e procedure per utilizzare il credito da 770 integrativo, a seconda di quando viene effettuata la variazione.
Se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine del 770 dell’anno succesivo, il relativo credito sarà automaticamente considerato come credito maturato da precedente dichiarazione e quindi esposto solo nella colonna 2 del rigo SX4 del 770.
Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine dell’anno seguente a quello in cui è stata presentata la dichiarazione errata, e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo, il relativo credito deve essere indicato nel nuovo quadro DI del 770 dell’anno in cui è stata effettuata la variazione, e può essere utilizzato in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo.
Ad esempio se un sostituto ha presentato nel 2016 una dichiarazione integrativa relativa al 2013 (modello 770/2014) dal quale ne è derivato un credito di 1.000 euro relativo ai redditi di lavoro dipendente, dovrà compilare il quadro DI (del 770/2017) indicando:
nella colonna 2 la nota A – credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
nella colonna 3, l’anno oggetto di variazione (2013);
nella colonna 5, il credito pari a 1.000euro che dovrà essere riportato nel rigo SX4 colonne 5 e 6, e utilizzato a partire dall’1 gennaio 2017.