Contenzioso

Indennità di accompagnamento anche con cecità parziale

di M.Pri.


Quando chiamato a decidere sullo stato di inabilità di una persona, il giudice può discostarsi dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ma in tal caso deve motivare la sua scelta. Inoltre una cecità parziale è compatibile con l'indennità di accompagnamento. Queste le indicazioni contenute nell'ordinanza 20189/2018, depositata il 20 agosto, relativa a un cittadino che si è visto negare da tribunale e Corte d'appello la condizione di inabilità e il diritto all'indennità di accompagnamento.

Secondo la Corte territoriale, le patologie accertate con la Ctu (condivise dai giudici) non avevano come conseguenza l'impossibilità di deambulare e, in particolare, «la riduzione della vista in entrambi gli occhi a 1/50, con percezione di luce, di per sé pur rendendo difficoltosa la deambulazione, non la escludeva del tutto».

La Cassazione evidenzia che, se la Corte territoriale non condivideva le conclusione del consulente tecnico, in mancanza di parametri medici condivisi avrebbe dovuto disporre nuovi accertamenti. Invece, ha deciso in modo difforme senza indicare principi o norme tecniche a supporto della scelta effettuata.

Quanto alla valutazione delle condizioni del ricorrente, viene richiamato quanto già espresso nella sentenza 3228/1999 e cioè che l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche se non c'è una totale e oggettiva impossibilità di movimento, ma la deambulazione sia particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) ed inoltre «fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore».

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