Contenzioso

Per il tempo determinato indennizzo circoscritto ai periodi non lavorati

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di Giuseppe Bulgarini d’Elci

In presenza di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato di cui sia dichiarata la nullità, l’indennizzo risarcitorio previsto dall’articolo 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (norma oggi abrogata e sostituita dall’articolo 28, comma 2, del Dlgs n. 81/2015) in misura pari ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ristora per intero i pregiudizi subiti dal lavoratore con riferimento ai soli intervalli non lavorati tra un contratto a termine e quello successivo.

Al contrario, precisa la Corte con la sentenza n. 17248/18 depositata il 2 luglio 2018, il predetto indennizzo risarcitorio non è inclusivo di quanto il lavoratore abbia maturato per i periodi di lavoro prestati con riferimento alla successione di contratti a termine.

Il lavoratore ha, pertanto, diritto alle differenze retributive maturate in termini di anzianità di servizio nei periodi di lavoro svolti per effetto di una serie ripetuta di successivi contratti di lavoro a termine, non essendo corretta l’impostazione per cui il carattere onnicomprensivo dell’indennizzo previsto dall’articolo 32 della legge n. 183/2010 per i contratti a termine convertiti a tempo indeterminato si estenda anche ai periodi lavorati.

La Cassazione respinge questa lettura e afferma che l’indennità ricompresa tra 2,5 e 12 mensilità dovuta per effetto della conversione a tempo indeterminato del contratto a termine è certamente onnicomprensiva, nel senso che ristora tutti i pregiudizi che il lavoratore abbia subito nel periodo compreso tra la scadenza del contratto a termine e la sentenza del giudice che ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro, ivi incluse tutte le conseguenze di ordine retributivo e contributivo.

Aggiunge, tuttavia, la Cassazione che resta estranea alla sfera della predetta indennità onnicomprensiva quanto il lavoratore abbia maturato in relazione ai periodi effettivamente lavorati, sia in presenza di un unico come di più contratti a termine tra loro successivi.

In altri termini, la Corte di legittimità evidenzia che l’indennizzo risarcitorio in misura graduata tra 2,5 e 12 mensilità derivante dalla conversione di un contratto a termine privo di validità risarcisce per intero, sotto tutti i possibili profili, retributivo e contributivo, i periodi in cui non vi è stata prestazione lavorativa, ma non può estendersi ai periodi in cui il lavoratore ha reso la sua prestazione. Con riferimento a questi ultimi periodi, conclude la Cassazione, il principio di onnicomprensività dell’indennizzo risarcitorio non opera e il lavoratore ha diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sotto ogni possibile effetto, ivi inclusa la stessa determinazione dell’indennizzo risarcitorio ex articolo 32 della legge n. 183/2010, atteso che l’anzianità aziendale costituisce uno dei parametri ai quali ancorare l’importo tra il minimo di 2,5 e il massimo di 12 mensilità.

La Cassazione riforma in questi termini la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che aveva negato al lavoratore le differenze retributive derivanti dall’anzianità di servizio maturata durante i periodi di effettivo lavoro prestato nell’ambito di una successione di contratti a termine, rigettando la tesi contraria per cui l’indennizzo risarcitorio onnicomprensivo previsto dall’articolo 32 della legge n. 183/2010 possa dirsi inclusivo anche di tale voce.

La sentenza n. 17248/18 della Corte di cassazione

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