Rapporti di lavoro

Per la visita fiscale nessuna differenza tra feriali e festivi

di Alberto Bosco e Josef Tschöll

Salvo poche eccezioni previste dal legislatore, il lavoratore assente per malattia deve rendersi reperibile al domicilio per l’effettuazione delle visite di controllo (o visite “fiscali”), anche nei giorni festivi, nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per il settore privato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per i pubblici dipendenti.

In attesa che nuove, più stringenti misure per la reperibilità e per i controlli, richieste dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, e annunciate nell’ambito della riforma Madia, diventino legge, va detto che per “malattia” s’intende uno stato patologico che comporta l’incapacità lavorativa e l’impossibilità temporanea di rendere la normale prestazione, e che - secondo l’articolo 2110 del Codice civile - il lavoratore malato ha diritto alla retribuzione o a un’indennità nella misura e per il tempo normalmente stabiliti dai contratti collettivi; egli, inoltre, non può essere licenziato sino alla fine del comporto, ossia del periodo di assenza durante il quale permane il diritto alla conservazione del posto. Tutto ciò a condizione che il dipendente osservi gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti, il primo dei quali è legato al rilascio della certificazione medica.

La segnalazione
Molti contratti collettivi (in alternativa è possibile provvedere con regolamento aziendale o in sede di contratto di assunzione) prevedono l’obbligo del lavoratore di informare dell’assenza il datore prima dell’orario di inizio dell’attività, e quindi anche se non ha ancora avuto modo di recarsi dal medico. Per tutti i dipendenti pubblici e privati – in base all’articolo 55-septies del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - la certificazione medica è inviata per via telematica ( direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia) all’Inps, che la rende immediatamente disponibile online al lavoratore e al datore (il dipendente deve comunicare solo il numero di protocollo del certificato).

Dal 13 settembre 2011 tutti i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati devono (salvi i casi di impossibilità) redigere e inviare la certificazione medica con modalità telematiche, e l’inosservanza di questa procedura costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta la sanzione del licenziamento o la decadenza dalla convenzione.

A questo punto, accedendo con il Pin al sito Inps, il datore, sempre in via telematica, può chiedere la visita di controllo, che viene effettuata dal personale medico iscritto nelle liste speciali tenute dall’Inps (sono invece vietati gli accertamenti sanitari condotti direttamente dal datore). L’Inps gira la richiesta al medico, che deve effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, e non oltre la giornata successiva negli altri casi.

Posto che non può essere avanzata una seconda richiesta di visita nella stessa giornata, mentre è consentita la reiterazione delle visite fiscali in più giorni successivi, se il sanitario trova il lavoratore in casa e il controllo conferma lo stato di malattia nonché la prognosi del medico curante, l’astensione dal lavoro è giustificata e prosegue fino all’avvenuta guarigione o alla successiva visita di controllo.

In caso di assenza
Se il lavoratore, non presente in casa, arriva quando il medico non è ancora andato via, la visita va effettuata solo qualora l’assicurato lo chieda e se è possibile; in caso contrario, il sanitario deve segnare il motivo dell’assenza sul verbale e il lavoratore dev’essere informato che comunque è suscettibile di sanzione amministrativa, per evitare la quale dovrà produrre una idonea dichiarazione/certificazione giustificativa al Centro medico-legale Inps (Inps, messaggio 5 luglio 2005, n. 24841); in sostanza l’arrivo del lavoratore che chiede di essere visitato mentre il medico si sta allontanando non sana l’assenza (Cassazione, 11 marzo 1996, n. 1956).

L’assenza ingiustificata non coincide necessariamente con la materiale assenza dal domicilio nelle fasce orarie, potendo essere integrata da qualsiasi condotta del malato che (pur presente in casa) abbia impedito l’esecuzione del controllo per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico.

Ad esempio, la sordità o il mancato funzionamento del citofono impongono di adottare gli accorgimenti che rendano possibile la visita, e in mancanza il lavoratore risponde per incuria e negligenza (Cassazione, 14 settembre 1993, n. 9523). La mancata indicazione del nome della lavoratrice sul citofono, insieme con quello del marito, configura condotta negligente (Cassazione 25 marzo 2002, n. 4233). Il non aver udito il campanello o il citofono perché ci si trovava sotto la doccia non costituisce giustificato motivo di assenza (Cassazione, 14 maggio 1997, n. 4216).

In caso di assenza, il medico verbalizza la situazione e rilascia l’invito a presentarsi alla visita di controllo ambulatoriale il primo giorno successivo non festivo mediante consegna a un familiare, a un’altra persona, al portiere o a un vicino, o depositandolo nella cassetta delle lettere. L’Inps, con il messaggio 9 giugno 2016, n. 2587, ha precisato che, poiché l’invito lasciato nella cassetta della posta non dà certezza circa la ricezione della convocazione, se il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale, la struttura territoriale procede con l’invio di un nuovo invito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, avendo cura, nel secondo caso, di verificare l’avvenuta ricezione e conoscenza della comunicazione da parte del destinatario.

L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, oltre all’applicazione delle sanzioni disciplinari, comporta la non indennizzabilità delle giornate di malattia: per un massimo di 10 giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo, per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza a visita, per il 100% dell’indennità dalla data della terza assenza.

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