Contenzioso

Ferie: l’indennità sostitutiva spetta anche ai dirigenti della pubblica amministrazione

di Valeria Zeppilli

Al dirigente pubblico il nostro ordinamento lascia il potere di organizzare il godimento delle proprie ferie in maniera autonoma, sottoponendolo esclusivamente all'obbligo di comunicare al datore di lavoro la pianificazione delle attività e dei riposi.

Tale circostanza, in passato, aveva indotto la giurisprudenza a ritenere che se il dirigente, alla fine del rapporto di lavoro, aveva accumulato delle ferie non godute, allo stesso non spettava alcuna forma di indennizzo, salvo la sussistenza di eccezionali e obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento, che era il lavoratore a dover dimostrare.

La Corte di cassazione, tuttavia, negli ultimi tempi ha cambiato rotta e, anche di recente (sezione lavoro, 18140/2022), ha definitivamente sancito che pure il dirigente pubblico che non abbia usufruito di tutte le sue ferie, alla cessazione del rapporto, ha diritto all'indennità sostitutiva. A tal fine, però, devono verificarsi degli specifici presupposti: il datore di lavoro (in capo al quale ricade l'onere probatorio sul punto) non deve averlo formalmente invitato a usufruire delle ferie né deve aver impedito il loro godimento organizzando il lavoro e le esigenze di servizio in maniera inadeguata.

Il cambio di rotta è stato significativamente influenzato dalla giurisprudenza europea e, in particolare, dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 6 novembre 2018 nella causa Max-Plank, richiamata dalla stessa Corte di cassazione.

In tale pronuncia, infatti, considerato che la direttiva 2003/88/Ce estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti, è stato affermato che, per verificare se il lavoratore (anche dirigente) sia stato effettivamente messo in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie, occorre valutare due aspetti: innanzitutto, il datore di lavoro deve averlo invitato, ove necessario formalmente, a usufruire delle ferie e informato che, in caso contrario, le stesse andranno perse nel periodo di riferimento; inoltre, il compito di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite non deve essere stato posto interamente a carico del lavoratore. L'onere della prova in proposito ricade in capo alla parte datoriale, che deve essere in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria a mettere il lavoratore nelle effettive condizioni di fruire delle proprie ferie.

Nei confronti dei dirigenti queste condizioni possono essere valutate con minor rigore, ma comunque devono essere oggetto di analisi al fine di stabilire se gli stessi hanno o meno diritto a ricevere un'indennità sostitutiva delle ferie non godute nel corso del proprio rapporto di lavoro.

Del resto, anche la Corte costituzionale, in una pronuncia di qualche anno fa (la 95/2016), aveva ritenuto costituzionalmente illegittima la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie nei casi in cui il loro mancato godimento fosse da ritenersi incolpevole, anche in ragione della inadeguata capacità organizzativa del datore di lavoro.

Insomma, se il dirigente pubblico non ha goduto delle sue ferie, prima di negargli l'indennità sostitutiva occorre che il datore di lavoro di dimostri di aver fatto qualcosa perché quelle ferie fossero effettivamente godute.

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