Rapporti di lavoro

Nel 770 doppio controllo per i pignoramenti

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

In fase di predisposizione del 770, i sostituti dovranno fare un controllo analitico dei pignoramenti gestiti e subiti per verificare l'eventuale obbligo di compilare il quadro SY.
Si tratta dell'ultimo quadro della dichiarazione, che ha perso di appeal da quando i redditi erogati a persone fisiche a fronte di pignoramenti devono essere comunicati ai percettori nonché all'amministrazione finanziaria attraverso la Cu lavoro autonomo e redditi diversi.
Sono di conseguenza diventati residuali i casi che obbligano il sostituto a predisporre il quadro SY.

In primo luogo il sostituto deve compilare la sezione prima, qualora lui stesso abbia subito nel corso del 2016 dei pignoramenti, cioè sia stato lui, in qualità di debitore principale, a pagare somme ad un creditore pignoratizio. Oltre a indicare il codice fiscale di quest'ultimo, dovrà segnalare gli importi pagati e la tipologia degli stessi.

Qualora, invece, il sostituto abbia erogato somme a fronte di pignoramenti subiti da un proprio assistito (per esempio, lavoratore dipendente), debitore principale, in favore di un creditore pignoratizio persona giuridica, dovrà compilare la sezione seconda. Il caso è quello di una somma pagata a seguito di pignoramento a una banca (creditore pignoratizio) per conto di un proprio dipendente (debitore principale), che aveva omesso di pagare alcune rate del prestito.

La sezione terza del quadro è dedicata alle banche e alle poste che abbiano gestito l'accredito dei bonifici disposti dai contribuenti per pagamenti sui quali spetta la deduzione ovvero la detrazione d'imposta in base all’articolo 25 del decreto legge 78/2010. Su questi pagamenti, infatti, le banche o le poste hanno operato la ritenuta a titolo di acconto dell'8%, da riportare in dichiarazione unitamente all'ammontare del bonifico e al beneficiario dello stesso.

L'ultima sezione continua a ospitare l'unica certificazione di redditi di lavoro rimasta nel 770 (considerato che le altre sono inserite nel flusso delle Cu), e cioè quella emessa per redditi di lavoro autonomo erogati a un soggetto fiscalmente non residente privo di codice fiscale. È
proprio la mancanza del codice fiscale che ha impedito al sostituto di predisporre e trasmettere la Cu, ed è per questa ragione che i relativi dati anagrafici (compresa la residenza fiscale estera) e reddituali sono inclusi nel 770.

In particolare la sezione IV riguarda quei redditi di lavoro autonomo che, in base all’articolo 25, comma 2, del Dpr 600/1973, hanno subito la ritenuta a titolo di acconto del 30% (da riportare nella casella 14) ovvero quelli totalmente o parzialmente esentati da imposizione per applicazione di una norma della convenzione contro le doppie imposizioni (da indicare nella casella 11).

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