Contenzioso

Nessuna forma tipica per la cessione del contratto di lavoro

di Valeria Zeppilli

Il contratto di cessione di un rapporto lavorativo dal cedente al cessionario, così come il consenso alla cessione da parte del lavoratore ceduto, non prevede il rispetto di particolari forme. In proposito la Corte di cassazione (sezione lavoro, 27681/2022 del 21 settembre) non lascia più adito a dubbi, ricordando come, per consolidata giurisprudenza, la cessione del contratto richiede l'osservanza delle forme prescritte per il contratto ceduto. Su tale presupposto, considerato che il contratto di lavoro – sia esso autonomo o subordinato – non richiede di per sé, e salvo alcune specifiche eccezioni, il rispetto di una forma tipica, lo stesso principio vale anche in caso di sua cessione.

Ma vi è di più: per i giudici, se cedente e cessionario non sono tenuti al rispetto di alcuna forma specifica, il lavoratore ceduto può addirittura accordare il proprio consenso alla cessione in maniera non solo espressa ma anche tacita, purché la volontà che venga posta in essere una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro sia manifestata adeguatamente.

Con riferimento al consenso del lavoratore, va evidenziato che la Corte di cassazione, dopo aver ricordato che la cessione del contratto in base all'articolo 1406 del Codice civile richiede, per potersi dire integrata, che il cedente e il cessionario raggiungano in tal senso un accordo bilaterale, al quale deve comunque seguire temporalmente il consenso del contraente ceduto, ha specificato che quest'ultimo può essere successivo all'accordo tra cedente e cessionario. In tal caso, però, è indispensabile che al momento dell'adesione da parte del lavoratore ceduto non sia venuto meno l'accordo originario; occorre, inoltre, che le condizioni della cessione siano tutte ancora in essere.

Nella medesima occasione, la Cassazione ha ribadito che la cessione del contratto di lavoro comporta, di per sé, una sostituzione soggettiva di una delle parti del rapporto lavorativo, con conseguente trasferimento di tutti i diritti e gli obblighi che derivano dal contratto medesimo. Gli elementi oggettivi essenziali del rapporto, invece, restano immutati.

A tale proposito, va in ogni caso considerato che, secondo quanto affermato dai giudici, la predetta circostanza non esclude che cessionario e ceduto possano comunque accordarsi per modificare il contenuto del contratto originario, sia una volta che la cessione sia avvenuta che contestualmente ad essa. Se tale accordo manca, però, resta valido quanto originariamente contrattato.

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