Previdenza

Scambio diretto tra gestione separata e Casse

di Fabio Venanzi

Le contribuzioni versate alla gestione separata Inps ma dovute alle Casse professionali privatizzate possono essere trasferite direttamente a queste ultime su istanza dell'interessato o dell'ente previdenziale.

Lo precisa l'Inps con la circolare 45/2018 pubblicata ieri. L'articolo 116, comma 20, della legge 388/2000 prevede che il pagamento della contribuzione, effettuato in buona fede in favore di un ente previdenziale diverso da quello effettivo, libera comunque il contribuente. Tuttavia l'ente che ha incassato la contribuzione provvede al trasferimento delle somme, senza aggravio di interessi, alla Cassa che avrebbe dovuto riceverla.

La norma è finalizzata ad evitare che il debitore debba richiedere il rimborso delle somme per poi riversarle all'ente che effettivamente doveva esserne il destinatario.

Secondo la giurisprudenza di Cassazione, la natura pubblica o privata degli enti previdenziali risulta ininfluente poiché ciò che rileva è la natura dell'attività esercitata, cioè l'assicurazione obbligatoria. E tale è il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di tali Casse.

L'obbligo di iscrizione alla gestione separata scatta nel momento in cui gli assicurati svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad apposito albo/ordine professionale. Nel caso in cui la professione svolta fosse “ordinistica”, l'obbligo contributivo si intenderebbe soddisfatto con l'iscrizione presso la Cassa professionale di appartenenza (articolo 18 del Dl 98/2011).

A questa regola esistono comunque delle eccezioni. Ad esempio Inarcassa esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale, nel caso di presenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione. Anche la Cassa dei dottori commercialisti dà facoltà di esonero dalla contribuzione nel caso di contemporanea iscrizione presso altra Cassa previdenziale obbligatoria, così come la Cassa forense nel caso di praticanti abilitati.

Nel caso di professionisti che esercitano attività parasubordinate riconducibili alle Casse con sistema contributivo (Dlgs 103/1996), essi sono tenuti al versamento della contribuzione alla Cassa di appartenenza e non alla gestione separata Inps.La domanda di trasferimento della sola contribuzione previdenziale versata erroneamente all'Inps può essere presentata dal professionista, dal collaboratore o direttamente dall'ente previdenziale, a seguito di accertamento d'ufficio o a seguito di sentenza.

Dal trasferimento rimangono escluse le contribuzioni versate all'Inps per finalità assistenziale. Gli enti privatizzati restituiranno le eventuali somme indebite, qualora eccedenti rispetto agli importi dovuti secondo i rispettivi ordinamenti.Il modulo per chiedere il trasferimento dalla gestione separata non è ancora disponibile e la sua pubblicazione sarà resa nota in futuro dall'Inps.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©