Bonus a chi investe nelle imprese sociali
Anche il secondo decreto correttivo sulla riforma del Terzo settore ha concluso il suo iter. Dopo quello sul servizio civile universale, passato il 12 aprile scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato ieri in via definitiva anche il decreto che corregge il decreto legislativo 112/2017 sull’impresa sociale, tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni di Camera e Senato.
Gli incentivi per chi investe
Sugli incentivi a favore di chi investe nelle imprese sociali, la disciplina viene allineata a quella delle start up innovative. Nella nuova formulazione sono agevolabili solo gli investimenti eseguiti dopo il 20 luglio 2017 a favore di imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica da non più di 5 anni. Il periodo minimo di detenzione dell’investimento, inoltre, viene portato da 3 a 5 anni, al fine di rafforzarne la stabilità nel tempo.
Il regime fiscale
Il regime fiscale dell’impresa sociale viene parzialmente riscritto secondo uno schema più lineare, pur senza abbandonare l’impostazione di base: consentire la detassazione delle sole somme direttamente reinvestite nell’attività di interesse generale (articolo 18 del Dlgs 112/2017). A tal fine, sono esclusi dall’agevolazione tutti gli utili e gli avanzi di gestione impiegati in maniera diversa, come quelli destinati ad aumento gratuito del capitale ovvero secondo le previsioni dell’articolo 3 del Dlgs 112/2017 (ad esempio, erogazioni gratuite in favore di altri enti del Terzo settore oppure - per le imprese in forma societaria - alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato). Di contro, rispetto al testo originario, viene meno la condizione dell’effettivo utilizzo delle riserve nel termine di due anni dal conseguimento degli utili e si ammette espressamente la possibilità di impiegarle a copertura di eventuali perdite, senza decadere dal beneficio (fermo re-stando il divieto di distribuire utili fino a quando le riserve non siano ricostituite).
L’adeguamento degli statuti
Inoltre il termine per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni viene allungato: si passa dagli originari 12 mesi a 18, con scadenza a gennaio 2019, per consentire agli enti di prepararsi meglio alle novità della riforma, facendo scelte consapevoli. Alcune specificazioni interessano il ruolo di lavoratori e volontari nell’impresa sociale. Sul primo fronte, l’attività svolta si considera comunque di interesse generale qualora vengano impiegati nell’impresa lavoratori «molto svantaggiati» (disoccupati da oltre 24 mesi o da 12 mesi, se ricorrono particolari condizioni) in numero non inferiore al 30 per cento. Ai fini del computo della predetta percentuale tali soggetti non potranno contare per più di un terzo e, in base alle modifiche introdotte dal correttivo, perdono la qualifica dopo 24mesi dall’assunzione. Viene introdotto così un preciso limite temporale, oltre il quale i lavoratori non possono più essere considerati «svantaggiati», ai fini della disposizione. Quanto ai volontari, oltre al dato numerico (non devono superare i lavoratori), le prestazioni di volontariato devono riguardare compiti complementari e non sostitutivi rispetto a quelli di operatori professionali richiesti per determinati servizi.
Operazioni straordinarie
Infine, il correttivo introduce all’articolo 12 del Dlgs 112/2017 una clausola di salvaguardia, volta a garantire che le operazioni straordinarie delle imprese sociali in forma di cooperative siano svolte nel rispetto delle norme dettate dal Codice civile per questo tipo di società e delle finalità loro proprie.