Sisma 2016, sottoscritta la convenzione tra ministero e Regioni
In data 23 gennaio 2017 tra il Ministero del Lavoro e le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 è stata sottoscritta la Convenzione finalizzata alla ripartizione delle risorse finanziarie e all'erogazione delle prestazioni.
L'Inps pubblica in merito la circolare n. 83 del 4 maggio 2017 con la quale viene richiamata integralmente la circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2017.
Ripartizione delle risorse
Le risorse ammontano complessivamente a 259,3 milioni di euro ripartiti tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Di tale importo:
• 124,5 milioni di euro sono destinati all'intervento di cui al comma 1, articolo 45 del DL 17 ottobre 2016 (indennità in favore dei lavoratori dipendenti);
• 134,8 milioni di euro sono destinati all'intervento di cui al comma 4, articolo 45 del DL 17 ottobre 2016 (indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi).
Indennità in favore dei lavoratori dipendenti
In conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il comma 1, articolo 45 del DL n. 189/2016, convertito nella Legge n. 229/2016, ha previsto la concessione per l'anno 2016 di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore:
• dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni colpiti e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
• dei lavoratori di cui sopra, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.
Con l'articolo 12 del DL n. 8/2017, convertito nella Legge n. 45/2017, è stata poi prevista la prosecuzione di tale intervento anche nell'anno 2017 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per quanto attiene la gestione delle indennità l'INPS, nella circolare in commento, invita innanzitutto le Regioni a trasmettere, tramite Sip, i provvedimenti di concessione attraverso il cosiddetto “flusso B”.
I datori di lavoro sono invece chiamati ad inoltrare all'Istituto la documentazione contabile per la liquidazione dei pagamenti (modello SR41).
Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi
L'indennità una tantum di euro 5.000,00 di cui al comma 4 dell'articolo 45 citato viene concessa con decreto della Regione e quindi l'istanza, precisa l'Istituto, va presentata direttamente alla Regione.
La stessa è tenuta ad inviare i decreti di concessione alla Direzione Generale INPS la quale provvede a comunicare alla sedi territoriali l'elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione.
Regime fiscale
La circolare chiarisce infine il regime fiscale da attribuire ai due interventi:
• l'indennità spettante ai lavoratori dipendenti riveste la natura di reddito imponibile ai fini IRPEF;
• l'indennità una tantum spettante ai lavoratori autonomi e ai titolari di impresa individuale non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposte sul reddito e dell'IRAP.