Previdenza

Lavoro gravosi e usuranti, congelati i requisiti per il biennio 2019-2020

di Pietro Gremigni

Per gli assicurati che abbiano svolto una o più attività gravose o particolarmente faticose e pesanti e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni restano congelati, per il biennio 2019/2020, i requisiti di età e anzianità contributiva ai fini del diritto alla pensione, requisiti che dal 2021 in poi dovranno riprendere ad adeguarsi alla speranza di vita.
L'Inps, con la circolare 28 dicembre 2018, numero 126 e il messaggio 21 dicembre 2018, numero 4804, illustra i criteri del predetto beneficio e le modalità di presentazione delle domande.

Destinatari – I lavoratori destinatari del beneficio sono coloro che svolgono lavori gravosi ai sensi del Dm 5 febbraio 2018 a condizione che abbiano svolto negli ultimi 10 anni di attività lavorativa almeno 7 anni di attività cosiddetta gravosa.
L'altra categoria di destinatari sono i lavoratori addetti ai lavori usuranti così come indicati dal Dlgs 67/2011.

Esclusioni – Secondo la circolare 126 ai fini del conseguimento del diritto alla pensione non sono applicabili le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi, stante l'impossibilità di individuare, alla data di presentazione della domanda di pensione, il periodo richiesto dalla legge che prevede il conseguimento del diritto a pensione solo in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate.
Pertanto possono accedere al beneficio solo coloro che perfezionano il diritto a pensione in una sola gestione previdenziale.
Inoltre nei confronti dei predetti lavoratori che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, il requisito anagrafico, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia, previsto in 66 anni e 7 mesi dovrà essere adeguato in relazione alla variazione della speranza di vita dal 2021 e non sarà quello automatico pari a 67 anni così come stabilito dalla legge Fornero.

Domanda di pensione – Gli interessati devono allegare alla domanda di pensione la dichiarazione del datore di lavoro redatta sull'apposito modello da cui devono risultare:
-i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose;
-il contratto di lavoro applicato;
-il livello di inquadramento attribuito;
-le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, se previsti, come individuati dall'allegato A) del citato decreto 5 febbraio 2018.
In caso di impossibilità di acquisire la predetta dichiarazione, il lavoratore dovrà allegare alla domanda di pensione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui indicare le predette informazioni.
Per gli addetti ai lavori gravosi la sussistenza del requisito è accertata dall'Inps, attraverso lo scambio dei dati con il ministero del Lavoro, mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro.
Per gli addetti ai lavori usuranti, invece, gli interessati devono presentare i documenti previsti per tale categoria: contratto di lavoro, libro unico, libretto di lavoro, comunicazioni al centro per l'impiego eccetera.

Indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici - I dipendenti pubblici, che accedono al trattamento pensionistico beneficiando dell'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2019-20, potranno percepire il trattamento di fine servizio o di fine rapporto non prima di 24 mesi o di 12 mesi decorrenti dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile secondo la legislazione vigente e non da quando hanno compiuto il requisito ridotto in virtù della predetta esclusione.

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