Rapporti di lavoro

Detraibilità Iva sui carburanti dal 2018 solo se gli acquisti sono tracciabili

di Salvatore Servidio

Con provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, sono stati individuati i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'Iva relativa alle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.

Le novità della legge di Bilancio 2018
La legge 27 dicembre 2017, numero 205 (legge di Bilancio 2018) ha aggiunto all'articolo 22, comma 3, del Dpr 26 ottobre 1972, numero 633, il seguente periodo: «gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica » (cade quindi l'obbligo per gli operatori, a partire dal 1° luglio 2018, di tenere la scheda carburanti).
Inoltre, con l'introduzione nell'articolo 164 del Tuir del nuovo comma 1-bis, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura ivi indicata se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del Dpr 29 settembre 1973, numero 605 (banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario).
Correlativamente, ai fini dell'Iva, è stato modificato l'articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del Dpr 633/1972 stabilendo che, ai fini della detrazione dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli stradali a motore (nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti veicoli stradali a motore), l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del Dpr 29 settembre 1973, numero 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.

Il provvedimento 73203/2018
Nel rispetto della descritta previsione normativa, è stato emanato il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 4 aprile 2018, numero 73203, il quale, dopo un ampio confronto con le associazioni di categoria, attua le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2018 che prevedono una serie di limitazioni alla detraibilità dell'Iva e alla deducibilità delle spese relative all'acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.
In particolare, la detraibilità delle spese di tale acquisto per autotrazione, a partire dal 1° luglio 2018, sarà subordinata all'utilizzo di determinate forme di pagamento qualificato.
I mezzi di pagamento idonei sono stati individuati in:
• assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
• mezzi di pagamento previsti all'articolo 5 del Dlgs 7 marzo 2005, numero 82, come addebito diretto sul conto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.
Tali forme di pagamento troveranno applicazione anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto all'operazione di cessione, come nel caso delle carte utilizzate nei contratti di “netting”, nei quali il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente. L'utente utilizza, per il prelievo, delle tessere magnetiche rilasciate dalla società petrolifera. I rapporti tra il gestore dell'impianto di distribuzione e la società petrolifera e tra quest'ultima e l'utente devono comunque essere regolati con gli strumenti di pagamento suddetti.
Restano validi anche i sistemi di carte e di buoni quando la cessione/ricarica è documentata dalla fattura elettronica ed è regolata con gli stessi strumenti di pagamento indicati nel provvedimento.
Come sopra accennato, le forme di pagamento in questione sono da considerarsi idonee anche ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

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