Rapporti di lavoro

La produttività ritorna nella Certificazione unica

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di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Da quest’anno ritorna in modo strutturale nella certificazione unica la sezione dedicata al premio di risultato aziendale detassato, arricchita dalle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (commi 182-191 dell’articolo 1 della legge 208/2015).

Nuovo è infatti l’obbligo di codificare al punto 571 (e 577) l’importo erogato nel 2016 in ragione dello specifico limite di detassazione applicabile, cioè 2mila euro annui (codice 1) o 2.500 euro in presenza di forme di partecipazione paritetica dei lavoratori all’organizzazione aziendale (codice 2).

Il doppio limite di detassazione è il motivo per il quale le istruzioni prevedono un doppio rigo, che le aziende potrebbero trovarsi nelle condizioni di compilare qualora abbiano conguagliato nell’anno 2016 sia somme erogate dalle stesse, che somme erogate da precedenti sostituti.

Nuova è altresì l’indicazione nel punto 573 della quota (o dell’intero importo) del premio che il lavoratore ha scelto ai sensi del comma 184 dell’articolo 1 della legge 208/2015 di convertire in benefit (di cui ai commi 2 e ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir), beneficiando della relativa esenzione fiscale.

Laddove la scelta di conversione in benefit fosse stata parziale, dovrà essere simultaneamente indicata sia la quota di premio assoggettata ad imposta sostitutiva (punti 572 e 574) sia la quota trasformata in benefit (punto 573).

Il sostituto dovrà altresì segnalare attraverso la compilazione del punto 576 la scelta del lavoratore di rinunciare alla detassazione in favore dell’applicazione della tassazione ordinaria.

Il trattamento economico erogato sotto forma di welfare aziendale, trova esposizione nella nuova sezione “rimborsi di beni e servizi art. 51 Tuir”, ma limitatamente ai casi di rimborso degli oneri di istruzione e per gli addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti, di cui alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir.

In pratica devono essere certificati solo quei rimborsi monetari effettuati dai sostituti e relativi a spese che hanno la natura di oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15 del Tuir, e che quindi se non fossero stati rimborsati avrebbero dato diritto alla detrazione del 19 per cento.

Per questa ragione, e cioè perché non sono oneri detraibili, si ritiene che non debbano essere ad esempio esposti i rimborsi delle spese per le ludoteche/centri estivi/gite scolastiche, o per baby sitting, nonostante l’agenzia delle Entrate nella circolare 28/2016 li abbia fatti ricadere tra le spese di istruzione rimborsabili in esenzione di imposta.

Al fine di verificare che gli oneri rimborsati dal datore di lavoro non vengano portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi del lavoratore, le istruzioni richiedono al sostituto di codificare l’onere detraibile (ovvero l’unico onere deducibile corrispondente ai contributi per il badante, da indicare al punto 703 con il codice 3), di indicare ogni singolo importo rimborsato, specificando altresì l’anno di sostenimento della spesa (desumibile dal documento prodotto dal dipendente al fine di ottenerne il rimborso), nonché il codice fiscale del soggetto per il quale la spesa è stata sostenuta (salvo che la spesa non sia stata sostenuta direttamente in favore del lavoratore medesimo, con relativa compilazione del punto 706).

Resta confermato al 7 marzo il termine per trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate le certificazioni uniche ordinarie, mentre l’invio della Cu sintetica ai percipienti è spostato dal 28 febbraio al 31 marzo.

Aziende e consulenti potranno invece beneficiare dell’ulteriore termine di cinque giorni (dal 7 marzo) previsto dall’articolo 4 comma 6 quinquies del Dpr 322/1998 per rinviare all’amministrazione i flussi annullati o sostituiti, ovvero quelli scartati dalla procedura Entratel o fisconline, senza incorrere in sanzioni (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 gennaio scorso).

In occasione di Telefisco 2017 l’amministrazione finanziaria ha confermato che le Cu che contengono solo redditi per i quali non è previsto il ricorso alla dichiarazione precompilata (cioè redditi codificati al punto 10 dei dati anagrafici del percipiente) potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del 770, cioè il 31 luglio.

Leggi come si indicano i premi di risultato nella certificazione unica 2017

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