Impatriati, il distacco all’estero non preclude il regime agevolato
Con la risposta all'interpello n. 45 del 23 ottobre 2018, lagenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione fiscale prevista dall’articolo 16, comma 1, del Dlgs 147/2015 si applica anche nei confronti del lavoratore straniero che, assunto in Italia e immediatamente distaccato all'estero, trasferisce dopo 3 anni la propria residenza fiscale nel territorio italiano, assumendo nella medesima società un nuovo ruolo di portata superiore in termini di competenze, responsabilità e condizioni economiche (sull'argomento, si veda anche la risoluzione 76E/2018).
Nella fattispecie in esame, il lavoratore, cittadino straniero, nel 2015 è stato assunto in Italia dalla socità Alfa, con inquadramento professionale di dirigente e, nel corso del 2015, è stato distaccato all'estero presso la società Beta (distacco già previsto nella lettera di assunzione).
Il lavoratore, pur avendo stipulato un contratto di lavoro con una società italiana, ha mantenuto all'estero il centro dei suoi interessi e non si è iscritto all'anagrafe della popolazione residente, qualificandosi, quindi, quale soggetto fiscalmente non residente in Italia.
A seguito di una riorganizzazione del gruppo aziendale, Alfa ha proposto al lavoratore di ricoprire una nuova posizione organizzativa in Italia. Il dipendente ha accettato l'incarico di portata superiore in termini di competenze, responsabilità e condizioni economiche, rispetto al precedente per il quale era stato assunto nel 2015, e pertanto dal 2018 si è trasferito a lavorare in Italia ed ha acquisito, la residenza fiscale italiana provvedendo all'iscrizione all'anagrafe di un Comune italiano.
Allo scopo, appare opportuno ricordare che l'art. 16 in commento ha introdotto il “regime speciale per i lavoratori impatriati” al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese. Verificandosi le condizioni richieste dalla norma, la disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. Trattasi di un'agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Con particolare riferimento all'istituto del distacco, si ricorda che l'agenzia delle Entrate, con circolare 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, aveva già precisato che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero non possono fruire del beneficio di cui al citato art. 16 in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Tuttavia, la posizione restrittiva adottata nella citata circolare 17/2017, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell'agevolazione in esame, non in linea con la vis attrattiva della norma, non preclude – e, in tal senso, si registra una parziale inversione di marcia da parte delle Entrate - la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
Ciò si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui:
– il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
– il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.
In tali ipotesi (come nella fattispecie di cui all'interpello 45/2018), in presenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge, l'Amministrazione finanziaria ritiene che le peculiari condizioni di rientro dall'estero dei dipendenti, rispondendo alla ratio della norma, non precludano ai lavoratori in posizione di distacco l'accesso al beneficio previsto dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015.