Contenzioso

Presenze falsificate, la tenuità del danno non riduce la pena

di Giampiero Falasca

I “furbetti del cartellino” che, falsificando la propria presenza in servizio, causano un danno al datore di lavoro di circa 142 euro, oltre a commettere il reato di truffa, non possono invocare – per ottenere uno sconto di pena – l’attenuante della «speciale tenuità del danno patrimoniale» causato alla persona offesa.

Con questa motivazione, giustamente molto rigorosa, la Corte d’appello di Napoli, sezione penale, ha ricostruito il regime sanzionatorio applicabile ai dipendenti pubblici che falsificano la presenza sul luogo di lavoro.

Nel caso considerato nella sentenza, alcuni dipendenti di un pronto soccorso falsificavano la presenza sul lavoro grazie a un sistema molto semplice (una persona, a turno, si presentava in servizio e timbrava anche per i colleghi assenti).

In primo grado era stata riconosciuta l’attenuante della «speciale tenuità del fatto», in quanto nel caso di reato continuato la valutazione sull’entità del danno patrimoniale cagionato va fatta in relazione al valore del danno medesimo conseguente a ogni singolo fatto-reato.

Considerato che, nelle singole giornate in cui era stato commesso il reato, il danno massimo conseguente alla falsa attestazione della presenza non aveva superato l’importo di circa 142 euro, il giudice di primo grado aveva ritenuto applicabile l’attenuante.

La Corte d’appello non è dello stesso avviso, in quanto la somma di 142 euro è sicuramente lieve, ma non può essere considerata irrilevante. Questo aspetto, evidenzia la Corte, è decisivo, perché secondo costante giurisprudenza la «speciale tenuità» del danno si può configurare solo quando il valore della cosa sottratta sia «pressoché irrilevante», requisito che qui manca.

L’attenuante, conclude la Corte, non può essere applicata anche per un altro motivo. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità devono essere considerati, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli causati alla persona offesa con la condotta delittuosa.

Nel caso in questione, l’utilizzo abusivo dei cartellini ha determinato una grave lesione del rapporto fiduciario, oltre che a generare riflessi negativi sulla regolarità di un delicato servizio pubblico, e quindi il danno non si può considerare irrilevante.

La sentenza n. 6638/17 della Corte d'appello di Napoli

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©