Contrattazione

Flessibilità spinta dalla revisione di accordi e clausole

di Monica Lambrou

Nella revisione complessiva dei contratti di lavoro operata con il Dlgs 81/2015 in attuazione del Jobs act, sono state introdotte novità importanti anche per il rapporto di lavoro part-time e per le possibili clausole di variazione temporale della prestazione.

Il legislatore ha provveduto, in primo luogo, a “positivizzare” la necessaria indicazione, nel contratto di lavoro, della collocazione temporale dell’orario lavorativo. In base all’articolo 5 del Dlgs 81/2015, infatti, diventa indispensabile una sua precisa individuazione «con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno».

Lavoro supplementare
Al Jobs act si deve anche un deciso alleggerimento per il datore sulla possibilità di ottenere, da parte del prestatore part-time, attività lavorativa supplementare. Il decreto consente, infatti, di richiedere l’esecuzione della prestazione oltre l’orario pattuito nel contratto di lavoro, anche in assenza di una specifica previsione in questo senso nel contratto collettivo. Si tratta di un’eventualità non priva di limiti, posto che lo stesso legislatore si è preoccupato di prescrivere una misura massima di variazione, individuata nel 25% dell’orario settimanale, e la quantificazione della maggiorazione retributiva dovuta (pari al «15% della retribuzione globale oraria di fatto»).

Si registra, altresì, un’inedita assimilazione concettuale tra la fattispecie della clausola «elastica» e la clausola «flessibile», comprendendo, dall’entrata in vigore della disposizione in poi, il 25 giugno 2015, con un’unica definizione (clausola elastica) qualsivoglia pattuizione modificativa dell’orario di lavoro e, quindi, la variazione della collocazione temporale della prestazione e il relativo aumento.

Clausole elastiche
Anche con riferimento a queste clausole, il Jobs act ha ridotto in maniera significativa il peso da attribuire alla contrattazione collettiva e alla definizione da parte della stessa delle condizioni di apposizione. Al netto di previsioni dei Ccnl, alle parti è concesso liberamente, in base all’articolo 6 comma 6, del Dlgs 81/2015, di sottoscrivere una clausola elastica, purché nel rispetto di specifiche formalità. In particolare, ai fini della validità della pattuizione, la norma impone la relativa sottoscrizione davanti a una commissione di certificazione, con la possibilità, per il lavoratore, di «farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce», o da un avvocato o consulente del lavoro, oltre a prevedere, analogamente al lavoro supplementare, un limite massimo alla possibile variazione pari al 25% («della normale prestazione annua a tempo parziale»), e la necessaria maggiorazione retributiva pari al 15 per cento.

Alla libera contrattazione delle parti sono rimesse le condizioni di modifica dell’orario ed eventualmente di comunicazione da parte del datore. Sono comunque illegittime le clausole che impongono una variazione senza un preavviso minimo al lavoratore di due giorni lavorativi.

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