Adempimenti

Rottamazione, vecchie rate sempre in salvo

di Luigi Lovecchio

La possibilità di non pagare la rata di luglio e di conservare il diritto alla rateazione vale per tutti i piani di rientro in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata . Questo comporta che il debitore ha tutto l’interesse ad abbinare la richiesta di rateazione alla presentazione della domanda, in modo da crearsi una rete di protezione in caso di costo eccessivo della sanatoria. È quanto emerge da un secondo blocco di risposte fornite da Equitalia all’Odcec di Roma.

Secondo Equitalia, la presentazione della domanda costituisce di per sé manifestazione di volontà sufficiente ad accedere alla procedura agevolata. L’unica via d’uscita “preventiva” è rappresentata dalla revoca dell’istanza entro fine mese. Il problema è che la conoscenza dell’ammontare effettivo da versare si ha solo con la comunicazione che l’agente della riscossione invia entro la fine di maggio. L’articolo 6 del Dl 193/2016, inoltre, prevede che se si versa in ritardo anche di un solo giorno gli importi dovuti non solo si perdono tutti i benefici di legge ma è fatto divieto di dilazionare il debito residuo. Per questo motivo, è fondamentale che il debitore abbia contezza degli importi da pagare che però non sono indicati nella domanda di definizione. Lo stesso articolo 6, tuttavia, stabilisce che con il pagamento della rata di luglio si verifica la revoca ope legis delle dilazioni precedentemente accordate. Di conseguenza, se non si paga, ferma restando la decadenza dalla definizione agevolata, si conserva il diritto a proseguire il piano di rientro in essere.

Non era chiaro però a che data dovesse risultare vigente la rateazione pregressa. Non sembrava dovesse trattarsi di dilazioni esistenti al 24 ottobre 2016, anche perché la disciplina di riferimento in diversi punti sembra rivolgersi in realtà alla generalità delle rateazioni. Nella risposta al quesito 9, Equitalia afferma che il diritto a conservare le rate iniziali vale per tutte le dilazioni esistenti alla data di presentazione della domanda. Da qui, l’opportunità per i soggetti interessati di attivare la richiesta di rateazione da subito, anche prima della trasmissione del modulo della definizione agevolata. Non sempre però la facoltà è agevolmente esercitabile. In presenza di debiti derivanti da dilazioni precedentemente decadute, infatti, l’articolo 19 del Dpr 602/1973 dispone che per ottenere una nuova rateazione occorre saldare tutte le rate scadute.

Altri chiarimenti hanno riguardato i debiti degli eredi . Equitalia ha confermato che gli eredi possono presentare la domanda di definizione per ottenere l’ azzeramento degli interessi di mora , poiché le sanzioni sono eliminate per legge, ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs 472/1997.

In caso di rottamazione di multe stradali , inoltre, si stralciano gli interessi mentre non si definiscono le somme dovute a titolo di «recupero spese» . Ulteriore conferma ha riguardato l’impossibilità di compensare le somme da versare con crediti d’imposta, tramite il modello F24 , poiché il pagamento non può avvenire con tale mezzo.

In tema di pignoramento presso terzi , la società di riscossione ha precisato che se il pignoramento è stato sospeso dal giudice la definizione agevolata è ammessa. In questa ipotesi, si deve ritenere che il versamento integrale delle somme da rottamazione comporti il venir meno ex tunc della procedura esecutiva. Sempre in tale ambito, qualora il pignoramento non sia stato ancora eseguito dal terzo, con la presentazione della domanda lo stesso non può proseguire. A tale scopo, viene asserito, l’agente della riscossione invia una comunicazione al terzo, anche se sarebbe opportuno che il debitore si attivi direttamente con quest’ultimo.

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