Agevolazioni

Il nuovo datore può usare l’incentivo ancora fruibile

di Enzo De Fusco e Carmelo Fazio

Per la prima volta, nell’ambito degli sgravi contributivi per le assunzioni introdotti negli ultimi anni, il lavoratore assunto con l’incentivo previsto dalla legge 205/2017 acquista una dote che potrà “portare” con sé anche nei successivi cambi di azienda purché nei limiti di 36 mesi complessivi di fruizione da parte dei datori di lavoro.

Il legislatore traccia una linea spartiacque con la data del 1° gennaio 2018, a partire dalla quale, con la prima assunzione a tempo indeterminato, sembra far scattare un regime previdenziale specifico per il giovane. Regime del quale potranno usufruire anche i suoi successivi datori di lavoro.

In particolare, la norma prevede che «il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni». Sarebbe utile che venisse chiarito per il datore di lavoro successivo al primo, se è tenuto a rispettare in ogni caso le altre condizioni stabilite dalla norma ed eventualmente quali.

In questa prospettiva, ogni azienda dovrà verificare se i lavoratori da assumere rientrano nella categoria degli “agevolati” e se per essi sussistono periodi residui da poter fruire.

È evidente che per un datore di lavoro è complesso recuperare questa informazione in autonomia. L’Inps è l'unico ente in grado di fornire questa informazione in modo certo.

Proprio la qualifica di “nuova assunzione”, potrebbe porre dubbi interpretativi su altre vicende di subentro quali, ad esempio, la cessione del contratto individuale o l’acquisizione di personale per trasferimento di ramo d’azienda.

Tenendo conto di quanto affermato dall’Inps con la circolare 178/2015, si può ritenere che il beneficio sia cedibile anche in queste ipotesi, poiché «nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex articolo 1406 del Codice civile. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario» mentre «la fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano».

In questo nuovo regime di “portabilità” dello sgravio contributivo si pone il problema di analizzare il caso di subentro in un contratto di appalto, con lavoratori in forza in regime di esonero contributivo, in cui è presente una clausola sociale che prevede l’obbligo di riassunzione senza soluzione di continuità.

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