Bonus assunzioni per gli over 50 a maglie (troppo) strette
Nel panorama degli incentivi alle assunzioni, dal 2012 è previsto un bonus destinato alle imprese che “rioccupano” lavoratori con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi.
Il beneficio introdotto dalla riforma Fornero (legge 92/2012) spetta in generale a tutti i datori di lavoro comprese le agenzie di somministrazione e le cooperative: sul punto la prassi del Lavoro ha precisato come l’incentivo possa essere riconosciuto ai soli datori che esercitano attività economica, indipendentemente dallo scopo di lucro e/o dall'organizzazione aziendale.
Invece, la misura dell’agevolazione varia a seconda che l’assunzione venga realizzata con contratto a termine oppure a tempo indeterminato: nella prima ipotesi scatta la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro (inclusi i premi Inail) nella misura del 50%, per un massimo di 12 mesi, comprese eventuali proroghe. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato, si ha il prolungamento dei benefici fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione: lo stesso arco temporale agevolato interessa anche le assunzioni dei medesimi soggetti avvenute a tempo indeterminato fin dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Va, tuttavia, tenuto presente che la lista di condizioni per poter ottenere il bonus è piuttosto articolata. Bisogna infatti verificare:
- la regolarità degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l’osservazione dei principi stabiliti dal Jobs act (decreto legislativo 150/2015) per la generalità degli incentivi sulle assunzioni;
- il rispetto delle condizioni di compatibilità con il mercato interno previste dal regolamento europeo n.800 del 2008: in particolare, l’incremento netto dell'occupazione (che deve avvenire secondo il principio generale, di estrazione comunitaria, della definizione occupazionale in unità lavoro annuo) e non essere incorsi in procedure di “aiuti illegittimi”.
Il quadro tracciato fa chiaramente emergere come i diversi requisiti da verificare per il godimento dell’agevolazione in questione ne complichino l’applicazione pratica a differenza – ad esempio – dell’impianto che ha caratterizzato incentivi più recenti, come l'esonero contributivo correlato all'introduzione del contratto a tutele crescenti.
Questi ultimi hanno avuto il pregio di essere governati da regole semplici, diventando così più facilmente accessibili e garantendo un largo appeal.
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