Sicurezza del lavoro, patto d’integrità tra Inail e soggetti beneficiari di finanziamenti
Nel corso degli ultimi anni il sistema pubblico degli incentivi finanziari finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro ha assunto una rilevanza sempre maggiore, sia per le tipologie di azioni agevolate, sia per l'entità degli importi messi a disposizione sempre più ingenti e tali da richiedere un'azione preventiva di contrasto sopratutto di possibili fenomeni corruttivi.
Per tale ragione, quindi, l'Inail, con la determina presidenziale 17 dicembre 2018, numero 524, ha approvato il nuovo modello di patto di integrità tra l'istituto assicuratore e i soggetti beneficiari di finanziamenti, sovvenzioni, contributi, o altri vantaggi economici erogati in tale ambito in base agli articoli 9,10 e 11 del Dlgs 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro).
Le finalità
Sulla base della complessa disciplina in materia di anticorruzione e di trasparenza (legge 190/2012; Dlgs 33/2013; Dlgs 97/2016) l'istituto ha, così, adottato questo nuovo modello che è finalizzato a mettere nero su bianco l'impegno reciproco di lealtà, correttezza, trasparenza nei rapporti, nonché a contrastare nelle procedure concorsuali l'illegalità e le infiltrazioni criminali.
Per tale strada, quindi, si estende il controllo pubblicistico al soggetto partecipante e ai suoi dipendenti, e la disciplina sui conflitti d'interesse; sotto tale profilo occorre osservare che nel modello è previsto che tale soggetto è tenuto ad attestare di non aver concluso contratti di lavoro dipendente o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Inail, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'istituto nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, così come espresso nell'orientamento Anac 24/2015 (divieto di pantouflage o revolving doors).
Analogamente, nel caso di ricorso ad aziende di consulenza per l'assistenza nella procedura, lo stesso soggetto partecipante ha altresì l'espresso divieto di avvalersi di quelle nelle quali, per quanto a sua conoscenza, operano a qualsiasi titolo ex dipendenti dell'Inail che abbiano interrotto il proprio rapporto da meno da tre anni e che durante la loro attività di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nelle materie oggetto della selezione.
Occorre, inoltre, sottolineare che con la presentazione del modello il soggetto partecipante si impegna anche a garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari legati alla fruizione del beneficio e a non porre in essere alterazioni del regolare svolgimento delle gare in accordo con altre aziende.
Effetti della mancata presentazione
Sul piano operativo, invece, questo nuovo modello – che sostituisce quello del 2014 – deve essere sottoscritto da ciascuna impresa concorrente e va obbligatoriamente allegato alla documentazione per tutti i procedimenti banditi dall'istituto assicuratore.
La mancata presentazione del modello determina un effetto molto grave: l'esclusione immediata dalla procedura di concessione del beneficio.