Contrattazione

Ccnl Turismo e pubblici esercizi - Sistema Impresa, sottoscritto il verbale di modifica

di Cristian Callegaro

Lo scorso 27 dicembre 2018 Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - Sistema Impresa, Fesica Confsal E Confsal Fisals hanno sottoscritto il verbale di accordo modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore Turismo e pubblici esercizi del 28 maggio 2014.

Lavoro a termine
La durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato è di 12 mesi, elevabile fino a 24 mesi, con un massimo di 4 proroghe nell'arco di quest'ultimo periodo. Oltre i dodici mesi deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni, pena la trasformazione a tempo indeterminato allo scadere dei dodici mesi:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'attività ordinaria, o esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
Le suddette condizioni non sono richieste per il rinnovo e la proroga di contratti stagionali.
Al di fuori delle attività stagionali, nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale, la durata massima è pari a 24 mesi, ricomprendendovi in essa anche eventuali periodi di somministrazione.
In caso di riassunzione, gli intervalli da rispettare sono di 8 giorni (per i contratti fino a sei mesi di durata) e di 15 giorni (per contratti di durata superiore).
È consentita l'assunzione con contratto a tempo determinato nei seguenti limiti, diversificati in relazione alla base di computo (rappresentata dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio nell'anno di assunzione nell'unità produttiva al momento dell'attivazione dei singoli rapporti a termine):
•4 lavoratori (base di computo da 0 a 4)
•6 lavoratori (base di computo da 5 a 9);
•7 lavoratori (base di computo da 10 a 25);
•9 lavoratori (base di computo da 26 a 35);
•12 lavoratori (base di computo da 36 a 50);
•lavoratori pari al 20% (base di computo oltre 50).
I limiti quantitativi non si applicano per le ipotesi individuate dal contratto collettivo.

Somministrazione
La somministrazione a tempo indeterminato è possibile entro il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'impresa al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.
Quella a tempo determinato è invece ammessa nel limite dell'8% (con un minimo di 3 lavoratori somministrati) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.

Apprendistato professionalizzante
In deroga alla disciplina previgente, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante potrà arrivare a 42 mesi in caso di figure professionali analoghe a quelle artigiane e con competenze similari (4° livello) o a 48 mesi in caso di figure professionali caratterizzate da specifiche competenze tecniche nell'ambito di attività riconducibili all'artigianato (2° e 3° livello).

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