Adempimenti

Politiche attive, ai richiedenti asilo basta il domicilio abituale

di M.Pri.

I cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale possono fruire dei servizi di politica attiva del lavoro anche se non hanno il requisito della residenza. Infatti per loro è sufficiente il luogo di dimora abituale. Con la circolare congiunta del 27 agosto, il ministero del Lavoro e l'Anpal ribadiscono quanto già comunicato dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro con la nota 6202 del 23 maggio scorso.

L'articolo 11, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 150/2015, prevede il requisito della residenza ai fini della fruizione di servizi e misure di politica attiva del lavoro. Tuttavia, ai cittadini richiedenti protezione internazionale, seppur dopo 60 giorni dalla domanda di asilo maturino il diritto a svolgere attività lavorativa, l'accesso ai servizi del lavoro è stato negato per la mancanza della residenza anagrafica, in quanto in genere sono ospitati in un centro di accoglienza.

A questo riguardo l'Anpal, con la nota 6202/2018, ha precisato che «il requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego…per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale».

La circolare congiunta pubblicata ieri ribadisce questo orientamento in particolare ai centri per l'impiego «al fine di garantire la parità di trattamento delle persone su tutto il territorio nazionale e l'accesso da parte dei cittadini stranieri…alle misure di politica attiva del lavoro». Nel documento viene inoltre ricordato che l'Inps ha fornito indicazioni (messaggio 3151/2017) per la gestione dei flussi uniemens di tali lavoratori, che hanno un codice fiscale provvisorio, così che i datori di lavoro possono impiegarli in azienda, ad esempio per tirocini formativi.

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