Contenzioso

Dirigenti, indennizzabili solo le ferie dell’anno in corso

di Massimiliano Biolchini e Serena Fantinelli

Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non eserciti tale diritto, rinunciando così a fruire del periodo di riposo annuale, ha poi il diritto alla sola indennità sostitutiva per l'annualità in corso, a meno che non sia in grado di provare di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive.

Un dirigente, già amministratore di società, è stato prima rimosso dalla carica di amministratore e poi licenziato a seguito di profonde divergenze sorte con la presidente del consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione e al futuro dell’azienda. All'atto del recesso, comminato per giusta causa, al dirigente non è stata liquidata alcuna indennità, neppure quella per ferie non godute.

In prima istanza, il tribunale ha ritenuto fondata la sola domanda del dirigente volta ad ottenere il pagamento del Tfr, mentre ha respinto sia la pretesa all'indennità suppletiva, conseguente alla domanda di illegittimità del licenziamento, che quella relativa alle ferie non godute.

La Corte di appello di Trieste, invece, ha parzialmente accolto le censure del dirigente, riconoscendogli il diritto al pagamento dell'indennità sostituiva del preavviso, per essere il licenziamento sì giustificato, in quanto non arbitrario né pretestuoso, ma non sorretto da giusta causa, e limitando il diritto all'indennità sostitutiva della ferie maturata nell'ultimo anno antecedente alla risoluzione del rapporto.

Adita da entrambe le parti, la Corte di cassazione, con la sentenza 23697/2017, ha confermato sia la statuizione in ordine alla legittimità del licenziamento, ribadendo come la mancata condivisione delle strategie di impresa ben possa rendere giustificato il recesso ed escludere il diritto all'indennità supplementare, che quella in ordine alla limitazione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie alla sola annualità in corso al momento del licenziamento, per non avere il dirigente dato prova di non aver potuto fruire delle ferie a causa di esigenze aziendali.

La Cassazione, in particolare, ha evidenziato come il principio di tutela della salute, nonché di irrinunciabilità del periodo minimo di ferie annuali retribuite e del divieto di monetizzazione delle ferie, previsto a livello comunitario, costituzionale nonché legislativo (articolo 10 del Dlgs 66/2003), sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con una indennità. Da ciò discende, secondo la Corte, che «l'eccezione al principio … opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, perché rispetto a queste il datore di lavoro doveva assicurare l'effettiva fruizione».

Ai lavoratori che non abbiano potuto usufruire delle ferie, quindi, non resta che far valere l'inadempimento del datore di lavoro che abbia violato le norme inderogabili in materia di riposo minimo, dimostrando come tale mancato godimento sia derivato da causa imputabile allo stesso datore di lavoro. Nel caso del dirigente, però, qualora questi abbia il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia, e tuttavia non eserciti tale diritto, «salva la ricorrenza di imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali, la mancata fruizione finisce per essere la conseguenza di un'autonoma scelta del dirigente, che esclude la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore».

Secondo la Cassazione, quindi, non avendo il dirigente dedotto né provato di non avere potuto usufruire delle ferie per imprevedibili e indifferibili esigenze aziendali, del tutto legittima ed esente da ogni censura deve considerarsi la decisione che aveva limitato la monetizzazione alle sole ferie maturate in relazione all'annualità in corso al momento del licenziamento, ferie delle quali il dirigente avrebbe potuto godere in seguito, qualora il rapporto non si fosse risolto a iniziativa del datore di lavoro.

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