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Omesso versamento ritenute non punibile solo se l’importo è contenuto

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di Angelina Turco

La Suprema corte, nel decidere sul ricorso presentato dal titolare di una società contro la sentenza di condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali, chiarisce l'applicazione del principio di «esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto» previsto dall'articolo 131 bis del codice penale.

La Corte di appello aveva confermato la condanna in primo grado del ricorrente alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di «omesso versamento di ritenute dovute o certificate», previsto dall'articolo 10 bis del Dlgs 10 marzo 2000, numero 74, per non aver versato, entro i termini di legge, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un ammontare di 162.746,92 euro per l'anno di imposta 2010. La soglia di non punibilità prevista dall'articolo 10 bis è stata elevata nel 2015 a 150.000 euro (Dlgs 158/2015).

Date queste premesse, la Corte di cassazione penale, con sentenza del 26 novembre 2018, numero 52974, nel respingere il ricorso, delinea un quadro preciso della materia, ricordando le precedenti decisioni ( 51020/2015; 40774/2015; 13218/2015) nelle quali è stato affermato «il principio secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l'ammontare dell'imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, atteso che l'eventuale tenuità dell'offesa non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza, avendo dunque riguardo all'ammontare complessivo dell'imposta non versata».

Il faro da seguire, indicato dalla Cassazione penale, per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è costituito dai criteri generali dettati dall'articolo 131 bis del codice penale alla luce dei quali valutare la condotta «con particolare riferimento alla sua reiterazione negli anni di imposta e alla messa in pericolo del bene protetto» (Cassazione 38488/2016).

Poiché i giudici di merito hanno stabilito che il ricorrente ha omesso il versamento di oltre 162mila euro, superando di 12mila euro la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie, i giudici di legittimità affermano che l'inadempimento non può essere considerato particolarmente tenue, e conseguentemente sanciscono l'inapplicabilità dell'articolo 131 bis del codice penale.

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